Accesso agli atti e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità e spese (TAR Campania n. 5500 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che l’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, sì da non lasciare alcuna utilità alla decisione di merito. Tale presupposto non ricorre quando l’amministrazione non abbia esibito i documenti oggetto dell’istanza di accesso, né in sede procedimentale né in corso di giudizio. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito. La valutazione sull’utilità della prosecuzione del giudizio spetta al solo ricorrente, cui è riconosciuta la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 27.04.2026. L’ostensione era finalizzata alla verifica dei motivi posti a base del provvedimento di diniego al rilascio della patente di guida, emesso nei suoi confronti dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli il 18.06.2021, a seguito della comunicazione di elementi ostativi determinanti la carenza dei requisiti soggettivi ex art. 120 del codice della strada.

Si costituivano la Prefettura di Napoli e le altre amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere ovvero, in subordine, il rigetto nel merito. La difesa erariale rappresentava che, essendo trascorso più di un anno dal rilascio del provvedimento negativo, l’Ufficio non avrebbe più potuto accedere alle informazioni acquisite in modalità automatizzata tramite la piattaforma “Patenti Web”. Con l’ultima memoria il ricorrente confermava il soddisfacimento dell’interesse dedotto e insisteva per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere e la esclude. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., tale pronuncia di merito richiede che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante un’attività amministrativa idonea a soddisfare in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, così da non lasciare alcuna utilità alla decisione di merito, come affermato dal Consiglio di Stato n. 1227 del 2020.

Nel caso concreto il presupposto manca. Le amministrazioni intimate, e in particolare l’Ufficio della Motorizzazione Civile, non hanno esibito i documenti oggetto dell’istanza di accesso, né in sede procedimentale né nel corso del giudizio. Il bene della vita cui aspira il ricorrente, cioè la conoscenza e l’estrazione di copia degli atti richiesti, non è stato dunque conseguito, secondo il richiamato orientamento del T.A.R. Lazio n. 9513 del 2025.

Dalla dichiarazione di parte ricorrente può invece desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La valutazione sull’utilità della prosecuzione del giudizio spetta al solo ricorrente, in coerenza con il principio dispositivo che regola il processo amministrativo: il giudice deve pertanto prendere atto della manifestazione di volontà della parte di non coltivare più l’azione proposta, come chiarito dal Consiglio di Stato n. 3739 del 2021.

Costituisce principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla giurisprudenza richiamata (T.A.R. Lazio n. 971 del 2011, n. 33224 del 2010; T.A.R. Campania n. 4288 del 2015).

In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, l’amministrazione va condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari che hanno avanzato specifica istanza in calce al libello introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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