Trasferimento a domanda del militare specializzato e parere tecnico vincolante (Cons. Stato n. 2233 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei trasferimenti a domanda del personale militare, l’interesse pubblico non è escluso ma opera come limite esterno di compatibilità. Per il personale in possesso di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni il parere del competente organo tecnico è vincolante e si atteggia a condizione di procedibilità della domanda. Esso è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Il rilievo delle abilitazioni specifiche e delle esigenze delle linee di volo non introduce requisiti ulteriori rispetto al bando, ma applica il meccanismo valutativo previsto dalla lex specialis. Il posizionamento in graduatoria è recessivo rispetto alla verifica tecnico-funzionale.

Il Fatto

Un militare della Guardia di finanza, in possesso della qualificazione di specialista di elicottero e in servizio presso una sezione aerea ligure, ha presentato domanda di trasferimento presso il Comando regionale Puglia nell’ambito del Piano nazionale degli impieghi per bandi – anno 2022.

L’Ufficio aereo del Comando generale ha espresso parere contrario, rilevando l’incompatibilità delle abilitazioni possedute con la linea di volo operante nella sede richiesta, il deficit della specializzazione nella sede di provenienza e la transizione verso un nuovo velivolo. La domanda è stata respinta e il trasferimento accordato a un concorrente terzo in graduatoria, abilitato sulla linea della sede di destinazione. Il TAR Liguria, dopo un’ordinanza cautelare e un atto confermativo, ha annullato il diniego e disposto il trasferimento del ricorrente. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.: l’onere di specificità impone la critica della ratio decidendi, non la confutazione analitica di ogni passaggio. Ricostruisce poi il quadro della mobilità militare: il trasferimento d’autorità risponde alle preminenti esigenze organizzative (art. 1349 d.lgs. n. 66/2010); quello a domanda, disciplinato dagli artt. 976 e 977 del codice dell’ordinamento militare, vede l’interesse pubblico come limite esterno.

Il Piano nazionale costituisce un autovincolo procedurale, non una rinuncia alla tutela dell’interesse pubblico ex art. 97 Cost. Per il personale specializzato la circolare prevede un duplice ordine di condizioni: collocazione utile in graduatoria e parere favorevole dell’organo tecnico, che assume carattere vincolante. Nei comparti ad alta specializzazione l’interesse alla piena operatività dei reparti non è presidiato dalla sola graduatoria.

Il parere è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità (Cons. Stato n. 4788 del 2019). Il collegio si distingue dal precedente Cons. Stato n. 8525 del 2022: non si sovrappongono la predeterminazione dei requisiti di partecipazione e la verifica tecnica di compatibilità, che dipende dalla realtà operativa e non può essere cristallizzata ex ante. Le abilitazioni specifiche rientrano così nell’applicazione della lex specialis.

Il diniego appare coerente e ancorato a elementi convergenti: deficit della specializzazione nella sede di origine, transizione tecnologica, ruolo di responsabilità rivestito e mancato proficuo impiego nella sede richiesta. L’identità numerica del deficit non implica identità di situazione organizzativa. La divergenza rispetto al parere del Comando regionale riflette la diversa prospettiva valutativa.

Il TAR ha quindi oltrepassato i limiti del sindacato di legittimità, sostituendo la propria valutazione a quella dell’organo competente. La natura premiale della procedura non trasforma la migliore posizione in graduatoria in diritto incondizionato al trasferimento. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *