Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1554 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di un ricorso può essere desunta dal comportamento della parte ricorrente che, dopo la fase cautelare, non abbia compiuto alcun atto processuale, non sia comparsa alle successive udienze pubbliche e non abbia depositato memorie o documenti, nonostante il giudice abbia espressamente invitato a dimostrare la persistenza di un’utilità attuale e concreta. Il giudice può trarre argomenti di prova dall’inerzia processuale della parte ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., nonché dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che espressamente consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse. La dichiarazione di improcedibilità non richiede che la parte fornisca una dimostrazione positiva della perdita di interesse, gravando invece su di essa l’onere di rappresentare le ragioni oggettive che rendano comprensibile la persistenza di un’utilità concreta alla pronuncia di merito, secondo il principio di leale collaborazione tra parti e giudice di cui all’art. 2 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il decreto con cui il Questore di Modena aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il diniego si fondava sulle condanne penali riportate dallo straniero per reati di ricettazione e rapina e sulla conseguente valutazione di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 159/2011.
Il ricorrente contestava, tra l’altro, l’automatismo tra condanna penale e pericolosità, la mancata valutazione del suo inserimento sociale e lavorativo e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del dicembre 2021, con motivazione incentrata sulla non accoglibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, dopo la fase cautelare risalente al dicembre 2021, la parte ricorrente non aveva compiuto alcuna attività processuale. La causa, iscritta nel ruolo cosiddetto “aggiunto” con finalità esplorative per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, era stata chiamata all’udienza del 28 maggio 2025, nella quale era comparsa la sola Avvocatura dello Stato. Nessun atto era pervenuto e la causa era stata rinviata all’udienza del 3 dicembre 2025, alla quale la parte ricorrente era nuovamente rimasta assente.
Il Collegio ha valorizzato il principio di leale collaborazione tra parti e giudice di cui all’art. 2 c.p.a., osservando che l’efficacia dello strumento del ruolo aggiunto — finalizzato allo smaltimento dell’arretrato e alla ragionevole durata del processo — postula la fattiva collaborazione del Foro. Su tale presupposto, sarebbe stato onere della parte ricorrente rappresentare motivatamente le ragioni della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla pronuncia di merito.
Il TAR ha quindi desunto la sopravvenuta carenza d’interesse da una pluralità di elementi: l’assenza di atti processuali successivi alla fase cautelare; la mancata comparizione alle due udienze pubbliche; la natura degli atti impugnati, destinati a effetto temporaneo o a essere superati da successive vicende amministrative; il giudicato cautelare sfavorevole; l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla.
Richiamati gli artt. 116, secondo comma, c.p.c., 64, comma 4, c.p.a. e 84, comma 4, c.p.a., il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, con compensazione integrale delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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