Il SIPA non è insindacabile: obbligo di riscontro della documentazione del privato (TAR Lazio n. 16753 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le risultanze del S.I.P.A. non costituiscono prova legale né dato sottratto a verifica. Il sistema informatico è mero strumento di raccolta e custodia di dati immessi da fonti estranee all’Amministrazione: non può quindi ritenersi insindacabile quando il privato avanzi contestazioni specifiche e circostanziate. Di fronte a documentazione qualificata, l’Amministrazione ha il dovere di riscontrare in concreto la correttezza dei dati informatici, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione. La mera affermazione della prevalenza a priori del sistema integra difetto sostanziale di istruttoria e di motivazione. Il giudice amministrativo, fuori dall’ambito dell’art. 120 cod. proc. amm., non può accertare per la prima volta i presupposti sostanziali del beneficio, ma annulla e impone il rinnovo dell’istruttoria ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027, il Ministero dell’Agricoltura aveva adottato il Decreto Direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024, recante i criteri per l’erogazione degli indennizzi alle imprese di pesca che effettuano l’arresto definitivo dell’attività di pesca, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento (U.E.) n. 2021/1139. Il ricorrente, proprietario di un motopeschereccio, presentava domanda per il compartimento G.S.A. 18, sistema “palangaro”.
L’Amministrazione comunicava il preavviso di archiviazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando il mancato possesso del requisito delle novanta giornate annue di pesca nei due anni civili precedenti: secondo l’Autorità marittima, l’unità aveva operato quarantotto giornate nel 2022 e quarantaquattro nel 2023. Il ricorrente replicava producendo fatture di vendita del pescato, libretti d’imbarco e registri di consumo del carburante. Il Ministero confermava l’archiviazione, richiamando la correttezza delle risultanze istruttorie. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, strettamente connessi. La questione centrale concerne la vincolatività dell’accertamento mediante S.I.P.A. e l’eventuale contestabilità delle sue risultanze. Sul primo profilo, il Tribunale riconosce che il Regolamento (C.E.) n. 1224/2009 prevedeva l’esenzione dalla trasmissione telematica del giornale di bordo per i pescherecci con lunghezza fuori tutto compresa tra 12 e 15 metri, ma rileva che le previsioni del decreto direttoriale istitutive dell’obbligo di verifica tramite S.I.P.A. non sono state impugnate, essendo la relativa censura articolata solo con la memoria di discussione.
Sul secondo profilo, il Collegio richiama il recente orientamento della stessa Sezione (TAR Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 9 ottobre 2026, n. 15827): ferme le risultanze del S.I.P.A., l’Amministrazione è comunque tenuta a verificare in concreto i dati forniti dal privato, qualora trasmessi con idonea documentazione. Il sistema è infatti un archivio centralizzato alimentato dagli E-Logbook, componente dei pescherecci estranea all’Amministrazione.
Nel caso concreto, il Ministero si è limitato a dedurre la prevalenza a priori del sistema informatico, senza spiegare quali accertamenti abbia espletato per confermare o smentire le risultanze. A fronte della documentazione qualificata prodotta — imbarchi di carburante, registri dell’Ufficio Circondariale Marittimo con annotazioni giornaliere per il 2022 e il 2023 — sussisteva un preciso obbligo di controllo e riscontro. Non è dato rinvenire, a livello normativo, alcun divieto assoluto per il privato di documentare il possesso dei requisiti.
Il ricorso è pertanto fondato. Poiché il vizio attiene a un difetto sostanziale di istruttoria, non è possibile accertare in questa sede l’esatto numero di giornate utili ai fini della graduatoria: la causa non rientra tra quelle di cui all’art. 120 cod. proc. amm. e i limiti della giurisdizione di legittimità ostano all’accertamento diretto dei presupposti del beneficio. L’Ufficio deve quindi rideterminarsi, rinnovando l’istruttoria previo riscontro in contraddittorio dei dati di navigazione e delle giornate di pesca. Spese compensate per l’assoluta novità della questione.
Nota della Redazione
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