Il difensore antistatario è l’unico legittimato all’ottemperanza delle spese (TAR Campania n. 2816 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che si sia dichiarato antistatario è l’unico soggetto legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del capo della sentenza che ha disposto la distrazione delle spese in suo favore. Per effetto del provvedimento di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto obbligatorio autonomo e diretto, distinto da quello intercorrente tra le parti principali del giudizio. Ne consegue che il difensore distrattario può agire in nome proprio per il pagamento, sia in via esecutiva ordinaria sia mediante l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è ammissibile e procedibile quando il difensore depositi copia della sentenza e l’attestazione del suo passaggio in giudicato, e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore dichiaratosi antistatario, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui questa stessa Sezione aveva condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione diretta al procuratore costituito.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Segreteria. Il Ministero, costituitosi di mera forma, non ha provveduto al pagamento né ha allegato prova dell’adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la legittimazione attiva del difensore. La soluzione è affermativa: per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. sorge tra il difensore e la parte pubblica soccombente un rapporto obbligatorio autonomo e diretto, distinto da quello tra le parti principali. Il difensore distrattario è dunque l’unico soggetto legittimato a far valere il credito, sia in via esecutiva ordinaria sia tramite l’ottemperanza. La sentenza da eseguire, attribuendo le spese al procuratore antistatario, ha radicato in capo a quest’ultimo un diritto di credito proprio, azionabile in nome proprio.
Sul piano dell’ammissibilità, l’azione è esperibile ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’attuazione delle sentenze amministrative passate in giudicato. Il ricorrente ha assolto all’onere probatorio di cui all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., depositando copia del titolo e l’attestazione del passaggio in giudicato.
Quanto alla procedibilità, il Collegio verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 2 settembre 2025, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 16 gennaio 2026: il termine risulta ampiamente decorso, sicché il ricorso è procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dagli atti emerge in modo inconfutabile l’inadempimento del Ministero rispetto all’obbligo di corrispondere le spese liquidate in favore del procuratore antistatario. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo di dare piena esecuzione al giudicato, con pagamento della somma dovuta, degli accessori e degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato sino all’effettivo soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In caso di perdurante inerzia, viene nominato sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte entro i successivi 60 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono distratte in favore del procuratore ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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