Acquisizione sanante per abusivismo edilizio: necessaria la perimetrazione e quantificazione dell’area (Cons. Stato n. 3887 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di demolizione, pur configurata come conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio pubblico attraverso la quantificazione e perimetrazione dell’area sottratta al privato, entro i limiti dimensionali di legge. L’amministrazione è tenuta a indicare nell’atto di acquisizione la classificazione urbanistica e il relativo regime dell’area, nonché a sviluppare, in base agli indici di fabbricabilità, il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. L’acquisizione resta comunque contenuta nel limite massimo del decuplo dell’area di sedime. Non è sufficiente il richiamo generico alla superficie pari a dieci volte quella interessata dagli abusi, se l’atto non consente l’esatta individuazione delle aree acquisite.
Il Fatto
L’appellante è proprietario di un appezzamento nel Comune di Camerota, ancora intestato ai defunti genitori, su cui insiste una casa per civile abitazione e un piccolo pollaio. Per il manufatto egli veniva tratto a giudizio per abusivismo edilizio; il procedimento penale si chiudeva con declaratoria di prescrizione.
L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni intimava nel 2011 la demolizione delle opere, ordinanza non impugnata. Accertata l’inottemperanza e rilevate successive modifiche del manufatto, l’amministrazione comunicava che la demolizione in danno avrebbe interessato anche i nuovi abusi e prendeva atto dell’acquisizione al patrimonio dell’area interessata e di quella circostante per dieci volte la superficie. Il TAR Campania respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico articolato motivo con cui si censura la sentenza per aver ritenuto desumibile dal provvedimento la consistenza dimensionale dell’area acquisita. L’appellante lamenta che l’atto indichi solo la particella e non la porzione di questa, senza dati catastali né planimetria, e che l’ordinanza di acquisizione, quale titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, non possa prescindere dall’esatta individuazione delle aree.
La censura è fondata. Il comma 3 dell’art. 31 prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio del bene, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, con il limite del decuplo della superficie utile abusivamente costruita. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la sanzione richiede un provvedimento che definisca l’oggetto dell’acquisizione mediante quantificazione e perimetrazione dell’area, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
È costantemente ribadito che l’amministrazione deve indicare puntualmente nell’atto la classificazione urbanistica e il regime dell’area, sviluppando il calcolo della superficie occorrente per opere analoghe in base agli indici di fabbricabilità, e disporre l’acquisizione della superficie superiore nei limiti del decuplo dell’area di sedime. Nell’individuazione dell’area ulteriore l’amministrazione deve motivare esplicitando le modalità di delimitazione secondo le vigenti disposizioni urbanistiche.
Il giudice di primo grado si era limitato a valorizzare il richiamo ai dieci volte e agli identificativi catastali, ritenendo il privato posto in grado di verificare congruità e proporzionalità. La Corte accoglie quindi l’appello, assorbe l’ulteriore motivo sull’omessa pronuncia e, in riforma della sentenza, annulla gli atti impugnati, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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