Sequestro penale non sospende la legittimità dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 3886 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che lo attinge, ma soltanto una sua inefficacia temporanea in relazione all’eventuale differimento del termine per la riduzione in pristino, decorrente dalla data del dissequestro. Il vincolo cautelare non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando, effetto riconducibile solo all’eventuale confisca; grava sull’interessato l’onere di chiedere al giudice penale il dissequestro per ottemperare all’ordine amministrativo. L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata: l’ordine di demolizione è atto dovuto e la sua adozione corrisponde, per definizione, all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, delle censure sulla scelta di una sanzione meno afflittiva, attinenti alla fase esecutiva.

Il Fatto

Il Comune di Castellammare di Stabia ha ingiunto al proprietario la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un manufatto ad uso abitativo realizzato in pannelli coibentati, di circa 80 mq, privo di titolo edilizio e insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico, con irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza. Il destinatario ha impugnato l’ordinanza, unitamente ai verbali di accertamento e di sequestro, deducendo difetto di istruttoria, carenza di motivazione e mancato bilanciamento degli interessi in gioco.

Il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, ritenendo l’intervento comportante mutamento di destinazione d’uso in zona vincolata e l’ordine adeguatamente motivato, e qualificando la richiesta di sanzione alternativa come questione propria della fase esecutiva. L’appellante ha riproposto in secondo grado tre motivi, incentrati sull’asserito divieto assoluto di edificabilità, sulla pretesa preclusione dell’ordine in pendenza di sequestro penale e sulla sproporzione della sanzione demolitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, il Collegio muove dalla descrizione dell’opera contenuta negli atti: manufatto realizzato senza alcun titolo, al piano campagna, di consistenza plano-volumetrica pari a circa 80 mq, esternamente al grezzo e internamente suddiviso con predisposizione degli impianti. Da tale esatta configurazione discende l’infondatezza della censura: si tratta di opera di assoluta consistenza, come tale necessariamente sottoposta a sanzione demolitoria.

Quanto al secondo motivo, la semplice sottoposizione delle opere a sequestro penale non preclude l’iniziativa provvedimentale dell’Amministrazione. Richiamando propri precedenti — Sez. VII n. 247 del 2026 e Sez. VII n. 8747 del 2025 — la Corte ribadisce che il vincolo cautelare non incide sulla legittimità dell’ordine, ma ne determina una provvisoria carenza di esecutività in ragione del vincolo esterno. L’ingiunzione resta provvedimento perfetto e valido, avendo oggetto individuato e possibile; l’esecutività, sospesa per la durata del sequestro, si riespande automaticamente al cessare di questo, senza necessità di un nuovo esercizio del potere repressivo. Sull’interessato grava l’onere di attivare la procedura di dissequestro.

Sul terzo motivo, il Collegio conferma l’orientamento secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata: l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato, poiché la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. III n. 7455 del 2025. Ne segue il rigetto della doglianza sulla pretesa sproporzione della sanzione rispetto alla ridotta gravità dell’abuso.

L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune, oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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