Obbligo di provvedimento espresso sul progetto di variante urbanistica (TAR Liguria n. 47 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare comunale che governa il procedimento SUAP per i progetti comportanti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica prevede due soli esiti alternativi: la valutazione positiva, cui segue la convocazione della Conferenza di Servizi, ovvero la valutazione negativa, cui segue un esplicito atto di diniego. Anche nell’ipotesi di esito sfavorevole dell’istruttoria l’amministrazione non può limitarsi a omettere la convocazione della Conferenza, ma ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Tale obbligo discende dalla stessa normativa regolamentare di fonte comunale e integra il paradigma dell’art. 31 d.Lgs. n. 104/2010 in tema di accertamento dell’obbligo di provvedere. Il silenzio serbato sull’istanza integra pertanto inadempimento suscettibile di ordine giudiziale di provvedere entro un termine fissato dal giudice.
Il Fatto
Due società proprietarie di terreni nel Comune di Sarzana hanno presentato, nell’ambito di un iter avviato dopo le alluvioni del 2018 e confluito in un P.A.U.R. che prevede una vasta vasca di laminazione, una proposta di insediamento produttivo-turistico in variante del PRG. La proposta, nella versione finale, è stata protocollata il 25 luglio 2023 ed è stata oggetto di richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3, legge n. 241/1990. Il 20 marzo 2024 le ricorrenti hanno presentato all’approvazione del Comune il progetto definitivo, che presuppone la stipula di una convenzione per l’asservimento dell’area destinata alla vasca.
Trascorsi oltre sette mesi senza alcuna pronuncia, con la sola convocazione di un tavolo tecnico rimasto privo di esiti, le società hanno agito ex art. 31 d.Lgs. n. 104/2010 per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune si è difeso sostenendo che la valutazione sulla rispondenza della proposta all’interesse pubblico rientra nella propria discrezionalità amministrativa e che nessuna norma imporrebbe un atto di diniego espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la fonte dell’obbligo negli artt. 17, comma 5, e 18 del regolamento comunale per l’organizzazione dello sportello unico per le attività produttive. La prima disposizione consente al Sindaco, su richiesta della struttura, di convocare motivatamente la Conferenza di Servizi quando il progetto comporti varianti agli strumenti di pianificazione. La seconda scandisce gli adempimenti preliminari: istruttoria del Servizio Urbanistica sui profili di contrasto e sulla proposta di variante; parere della Giunta Comunale sulla coerenza con le linee programmatiche.
Dal combinato disposto il Tribunale ricava che la valutazione di coerenza può avere soltanto due esiti alternativi. In caso positivo il Sindaco convoca la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 18, comma 3. In caso negativo il Sindaco non convoca la Conferenza e il Responsabile della Struttura procede con un esplicito atto di diniego, ai sensi dell’art. 18, comma 4. La stessa conclusione è confermata dall’art. 19 del regolamento comunale SUAP.
La tesi difensiva del Comune, secondo cui non esisterebbero norme imponenti un provvedimento di diniego, è espressamente respinta. Il Collegio sottolinea che l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sussiste pienamente e discende dalla normativa regolamentare di fonte comunale, non da una fonte esterna. La circostanza che l’esito possa essere sfavorevole non autorizza l’amministrazione a lasciare l’istanza priva di risposta.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina al Comune di provvedere, mediante adozione di un provvedimento espresso, sul progetto presentato il 20 marzo 2024, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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