Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1222 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, una volta notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Decorsi inutilmente i 120 giorni dalla notifica previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e i sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina il pagamento delle somme dovute, anche mediante ordinativo in conto sospeso, e nomina commissario ad acta per il caso di inerzia. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto decisorio, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in favore del ricorrente, oltre interessi legali e spese. Il decreto veniva ritualmente notificato, ma l’amministrazione non vi dava esecuzione.
I ricorrenti, dapprima il procuratore generale dell’avente diritto e poi gli eredi, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Essi trasmettevano all’amministrazione debitrice, e per essa anche alla Corte d’Appello e all’Ufficio Ragioneria, le dichiarazioni attestanti la mancata riscossione delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..
Il giudice amministrativo verifica poi il decorso dei termini. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risulta infruttuosamente spirato il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento può avvenire anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Per l’adempimento viene fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso delle spese vive accessorie, richiamando Cons. Stato n. 3484 del 2021 e Cons. Stato n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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