Confisca penale impedisce la retrocessione in ottemperanza (Cons. Stato n. 1609 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato amministrativo che abbia ordinato all’amministrazione di rideterminarsi, imponendole di tener conto di eventuali ulteriori giudicati penali nelle more intervenuti, è correttamente eseguito quando l’amministrazione rilevi che le particelle catastali oggetto dell’istanza di retrocessione sono state definitivamente acquisite al patrimonio pubblico per effetto di una confisca disposta in un distinto procedimento penale. L’avvenuta ablazione della proprietà, legittimamente verificatasi in forza del giudicato penale, costituisce un insuperabile fattore impeditivo alla retrocessione. Non sussiste pertanto violazione o elusione del giudicato amministrativo, poiché la nuova determinazione dell’amministrazione si conforma proprio al contenuto precettivo dello stesso, che le aveva imposto di valutare i sopravvenuti esiti penali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito dal Comune di Napoli la contestazione di una lottizzazione abusiva su un’area di circa 53.000 mq, comprendente numerose particelle catastali. Con sentenza della Sezione Sesta di questo Consiglio, passata in giudicato, era stato accertato che la lottizzazione aveva interessato soltanto alcune delle particelle contestate, in conformità al giudicato penale reso per i medesimi fatti e dotato di efficacia vincolante ex art. 651 cod. proc. pen. nel giudizio amministrativo di cognizione.

Il ricorrente agisce quindi in ottemperanza per ottenere la cancellazione dell’iscrizione pregiudizievole e la retrocessione delle particelle accertate come estranee alla lottizzazione. Il Comune si è costituito in resistenza, rappresentando che quelle particelle sono ormai acquisite al patrimonio dell’amministrazione per effetto di una confisca disposta in un distinto procedimento penale, definito dalla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la domanda di retrocessione alla luce degli esiti dei distinti procedimenti penali richiamati dall’amministrazione con la nota del 4 agosto 2025. La sentenza della Corte di cassazione, sezione III, del 18 gennaio 2022 ha revocato la confisca solo per uno dei capi di imputazione, confermandola per le restanti imputazioni, per le quali è stata definitivamente accertata la penale responsabilità dell’imputato.

La confisca era stata disposta dal Tribunale di Napoli per l’intero complesso edilizio realizzato sulla base della contestata lottizzazione abusiva, comprensivo delle particelle catastali oggetto della domanda di retrocessione. La Corte d’appello di Napoli ha revocato la misura su mappali diversi da quelli qui controversi. Ne deriva che l’ablazione della proprietà si è legittimamente verificata in forza del giudicato penale.

Il Collegio qualifica tale ablazione come insuperabile fattore impeditivo alla retrocessione richiesta, poiché le particelle non appartengono più al ricorrente. La posizione espressa dal Comune con la nota richiamata è pertanto corretta.

Quanto al dedotto contrasto con il giudicato amministrativo, il Collegio lo esclude. Nell’ordinare all’amministrazione di rideterminarsi, quel giudicato aveva imposto di tenere conto di «eventuali ulteriori giudicati penali che nel frattempo intervenuti». L’amministrazione si è attenuta esattamente a tale precetto, respingendo l’istanza di retrocessione in virtù degli esiti penali sopravvenuti.

Il ricorso in ottemperanza è dunque respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di causa, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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