L’acquisizione dell’area pertinenziale va motivata nel concreto (TAR Toscana n. 1210 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita dell’area pertinenziale, oltre alla superficie occupata dalle opere abusive non demolite, non è rimessa a una scelta insindacabile dell’amministrazione. Il limite delle dieci volte la superficie utile abusivamente costruita opera come tetto massimo, non come misura automatica. In assenza di indici edilizi utilizzabili, il Comune deve rendere trasparente il percorso logico seguito e motivare in concreto la consistenza del perimetro acquisito, chiarendo il legame funzionale con i manufatti non rimossi e il vulnus arrecato ai beni tutelati. La mancata disponibilità del bene da parte del proprietario non paralizza l’effetto acquisitivo, se egli non prova di essersi diligentemente attivato, con iniziative formali e potenzialmente dissuasive, per rientrare nel possesso ed eliminare gli abusi.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di due lotti di terreno in Viareggio, promessi in vendita con preliminare che ha trasferito anticipatamente anche il possesso. Sulle aree il promissario acquirente ha realizzato opere abusive: tre moduli prefabbricati, una baracca in lamiera, una tettoia in legno, una recinzione con cordolo e due container. Il Comune ha ingiunto la demolizione con ordinanza rimasta inoppugnata.
Accertata l’inottemperanza alla demolizione, il Dirigente comunale ha disposto l’acquisizione dei manufatti, dell’area di sedime e di una ulteriore porzione di terreno pari a circa i due terzi del lotto. Il ricorrente impugna il provvedimento deducendo la propria estraneità agli abusi e la mancanza di motivazione sul dimensionamento dell’area pertinenziale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la mancata disponibilità del bene in capo al proprietario incolpevole non rende di per sé inoperativo l’effetto acquisitivo. Occorre invece dimostrare di essersi diligentemente adoperato, con iniziative stragiudiziali o giudiziali idonee, per rientrare nel possesso e rimuovere le opere illegittime (Cons. Stato, Sez. VI, n. 775 del 2018; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1648 del 2021). Nel caso concreto il ricorrente non ha provato alcun atto formale di tal genere.
Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001 consente di acquisire l’area pertinenziale anche quando dagli strumenti urbanistici non sia ricavabile un indice edilizio per determinare la superficie necessaria a una cubatura pari a quella dell’opera abusiva. Ciò non esonera però il Comune dall’obbligo di motivare la scelta.
La misura delle dieci volte la superficie utile abusivamente costruita non è un ambito di valutazione insindacabile: è un limite massimo entro cui l’amministrazione opera o in aderenza al criterio urbanistico, oppure, se inapplicabile, secondo una valutazione caso per caso sorretta da adeguata motivazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4418 del 2018).
Il Collegio precisa il contenuto di tale obbligo. La valutazione non può risolversi nella mera elencazione dei vincoli gravanti sull’area: deve apprezzare nel concreto il vulnus effettivamente arrecato dalle opere abusive ai dispositivi di protezione del paesaggio e chiarire il legame funzionale del perimetro che si intende acquisire con i manufatti non rimossi.
Nel caso di specie il Comune non ha offerto alcuna di tali delucidazioni e non ha reso evidente il rapporto tra entità e geometria della porzione acquisita e dislocazione degli abusi, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive. Il ricorso è quindi accolto in parte e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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