Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (C.G.A.R.S. n. 247 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In presenza di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio discende dall’operare del principio dispositivo in senso ampio, che regola il processo amministrativo in assenza di repliche e diverse richieste della controparte. La declaratoria in rito consente la compensazione integrale delle spese del grado.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il giudizio di inidoneità riportato nella prima prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, indetti con D.M. 14 settembre 2020 e comunicati in data 7 giugno 2021. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza in forma semplificata, aveva respinto il ricorso.

Proposto appello per l’integrale riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, la Sezione aveva respinto l’istanza con ordinanza cautelare. All’udienza pubblica del 23 novembre 2023 il difensore dell’appellante ha dichiarato che in capo alla parte non residuava alcun interesse alla decisione del gravame. Il Ministero della giustizia si era costituito chiedendo la reiezione integrale dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione resa in udienza dal difensore preclude l’esame del merito dei cinque motivi articolati. La questione giuridica attiene esclusivamente al potere del giudice amministrativo di fronte alla rinuncia all’interesse manifestata dalla parte prima della rimessione in decisione.

Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere all’esame nel merito né attivarsi d’ufficio. Il Collegio ha escluso qualsiasi sostituzione nella valutazione dell’interesse ad agire, ritenendo che l’unica pronuncia adottabile sia quella conforme alla dichiarazione resa.

La ragione giuridica risiede nell’operare del principio dispositivo in senso ampio, che attribuisce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione fino alla trattazione della causa. In assenza di repliche e di diverse richieste della controparte, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la prese d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio ha richiamato sul punto i propri precedenti e quelli del Consiglio di Stato, segnatamente C.G.A.R.S. n. 810 del 2023, Cons. Stato, sez. VI, n. 5503 del 2023, Id., sez. VII, n. 5159 del 2023 e Id., sez. V, n. 1599 del 2023. L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il contenuto meramente processuale della pronuncia ha giustificato la compensazione integrale delle spese del grado. La decisione ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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