Delega commissariale alla firma dei contratti sanitari e clausola di salvaguardia (TAR Molise n. 209 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal commissario ad acta ai direttori generali per la sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, contenuta in un decreto che ne perimetra rigorosamente l’oggetto entro i tetti di spesa già fissati, integra una mera delega di firma e non un trasferimento di funzioni, con esclusione del dedotto difetto assoluto di attribuzione. L’eliminazione della clausola di salvaguardia dal solo schema contrattuale di un determinato esercizio, motivata dall’adeguamento a un’ordinanza cautelare, non è irragionevole né discriminatoria. Il decreto che si limita a promuovere le contrattualizzazioni in attuazione di precedenti provvedimenti non ha natura confermativa delle determinazioni sui limiti di spesa: le censure avverso tali limiti sono inammissibili se proposte contro il provvedimento meramente attuativo.
Il Fatto
L’associazione ricorrente, rappresentativa delle strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento, ha impugnato il decreto commissariale con cui la struttura commissariale ha adottato determinazioni attuative dei precedenti decreti che avevano fissato i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali acquisibili dal sistema sanitario regionale per gli anni 2020 e 2021, approvando i relativi schemi di contratto.
Il gravame si fondava su tre motivi: nullità degli atti per asserito sviamento dei poteri commissariali attraverso la delega ai direttori generali; irragionevolezza della soppressione della clausola di salvaguardia dal solo schema contrattuale del 2021 e non anche da quello del 2020; carenza di istruttoria e contraddittorietà dei limiti di spesa confermati rispetto agli obiettivi di programmazione regionale e nazionale. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce in via preliminare la legittimazione attiva dell’associazione, che agisce per l’interesse comune delle strutture rappresentate a un quadro normativo chiaro e prevedibile, coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, e non per far valere i diritti patrimoniali delle singole strutture.
Nel merito il primo motivo è infondato. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021 include tra i compiti del commissario quello di definire i tetti di spesa e i conseguenti contratti. Il decreto impugnato conferisce ai direttori generali una delega avente a oggetto la sola materiale sottoscrizione dei contratti, con previa quantificazione dei budget per singola struttura ma solo entro i limiti massimi già determinati e assumendo come parametro i budget del 2019. Tale perimetrazione esclude l’attribuzione di qualsiasi potere discrezionale al delegato e quindi la dedotta interferenza con le attribuzioni commissariali.
Il Collegio richiama le proprie pronunce nn. 306/2023 e 312/2023, che avevano qualificato la delega come attività prettamente esecutiva, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui non è configurabile un vizio di incompetenza in presenza non già di delega di funzioni, ma di mera delega di firma che, senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisca al soggetto titolare dell’ufficio delegato il potere di sottoscrivere atti che restano sostanzialmente dell’autorità delegante.
Anche il secondo motivo è rigettato. La scelta di eliminare la clausola di salvaguardia dal solo schema contrattuale del 2021 è stata motivata dall’adeguamento alle indicazioni dell’ordinanza cautelare n. 17/2022, che aveva sospeso il precedente provvedimento nella parte in cui confermava la clausola per il 2021 e non per il 2020: motivazione non specificamente censurata. Il rilievo sulla pretesa nullità della clausola per compromissione del diritto di difesa e della libera iniziativa economica è invece generico, non avendo la ricorrente indicato le strutture concretamente incise.
Il terzo motivo è inammissibile. Il decreto impugnato non recava una conferma dei tetti di spesa, ma rispondeva allo scopo operativo di promuovere, in funzione di mera attuazione dei provvedimenti pregressi, le necessarie contrattualizzazioni. Le censure sui limiti di spesa, contenuti nei precedenti decreti, attribuiscono al provvedimento una natura confermativa che esso non ha e dovevano essere fatte valere impugnando quei provvedimenti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite per la natura e le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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