Acquisizione aree sedime illegittima se opere abusive demolite spontaneamente (TAR Lombardia n. 460 del 24.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto acquisitivo al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime, previsto dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, è subordinato all’accertamento formale dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e al rispetto della scansione procedimentale che garantisce il contraddittorio. Il termine di novanta giorni per la demolizione spontanea decorre dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’ordine di demolizione, quando l’Amministrazione si sia impegnata a non dare esecuzione all’ingiunzione fino a tale definizione. L’avvenuta demolizione spontanea delle opere abusive, accertata dall’Amministrazione, rende per ciò solo illegittimo il provvedimento di acquisizione, essendo venuto meno l’interesse pubblico all’ablazione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno stabilimento per la produzione di acciai inossidabili, era destinataria di due ordinanze di demolizione emesse dal Comune per interventi di ampliamento degli spazi produttivi. Impugnate le ordinanze davanti al giudice amministrativo, in pendenza del contenzioso l’Amministrazione non dava corso ad alcun intervento sostitutivo, differendo ogni valutazione all’esito del giudizio.

Respinti i ricorsi in primo grado, nel corso dell’appello il Comune si impegnava, in udienza, a non porre esecuzione all’ordine di demolizione fino alla successiva udienza di discussione. Definito il giudizio con sentenza del Consiglio di Stato, la società avviava spontaneamente lo smantellamento delle strutture. Con verbale del 10 novembre 2021 il Comune dava atto dell’avvenuta rimozione dei manufatti ma disponeva l’acquisizione delle aree di sedime. Contro tale provvedimento la società ha proposto ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso sul secondo motivo, assorbente. Il primo ordine di censure, con cui la ricorrente contestava l’assenza di un formale accertamento dell’inottemperanza, è stato ritenuto infondato: al verbale di sopralluogo ha fatto seguito la comunicazione del 23 luglio 2020, con cui l’Amministrazione ha espressamente dato atto dell’accertamento dell’inottemperanza, atto cui va riconosciuto valore provvedimentale.

I giudici richiamano la scansione procedimentale dei procedimenti repressivi edilizi: il provvedimento di demolizione con assegnazione del termine di novanta giorni; l’accertamento dell’inottemperanza tramite verbale; l’atto di acquisizione, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione e deve individuare il bene e l’area di sedime.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il perfezionamento della fattispecie acquisitiva è procedimentalizzato e subordinato all’apertura di una parentesi accertativa dell’eventuale ottemperanza spontanea, i cui esiti vanno comunicati all’ingiunto. Il verbale di sopralluogo resta un atto istruttorio endoprocedimentale, propedeutico al provvedimento di accertamento.

Nel caso concreto, l’impegno assunto dal Comune in udienza a non dare esecuzione all’ordinanza fino alla definizione del giudizio, letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, autorizzava la ricorrente a non procedere interinalmente al ripristino. Il tempo del giudizio non ha quindi consumato il termine utile per la demolizione spontanea: gli effetti dell’ordine e i novanta giorni dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 sono stati ricalcolati dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. La demolizione spontanea, accertata nel novembre 2021, ha reso per ciò solo illegittima la riattivazione del procedimento sanzionatorio e il consequenziale provvedimento di acquisizione.

Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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