Ottemperanza e penalità di mora per spese di lite (TAR Calabria n. 212 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il giudicato e il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, ordina l’esecuzione del dictum e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, permanendo in capo all’amministrazione il potere di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e in funzione di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1179/2022, passata in giudicato, che prescriveva a carico dell’amministrazione resistente la refusione del contributo unificato. La pronuncia è stata notificata con formula esecutiva il 20.12.2022.

Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni ex art. 14 D.L. n. 669/1996, l’amministrazione intimata è rimasta inerte e non si è costituita in giudizio. La ricorrente propone quindi l’actio iudicati, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, a fronte del giudicato formatosi e del perdurante inadempimento, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a. L’amministrazione deve pertanto eseguire la sentenza n. 1179/2022 entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, affinché su istanza di parte provveda in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente entro novanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione.

Quanto alla richiesta penalità di mora, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Tribunale la riconosce e la determina nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento di quest’ultimo, secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente. Il Collegio stabilisce che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il commissario nominato. Il codice di rito nulla dispone sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza: soccorrono il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, le ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, che sconsigliano un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama in via analogica gli artt. 95 e 510 c.p.c. in materia di spese nel procedimento di espropriazione forzata.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ottemperanza, determinazione della penalità di mora e nomina del commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese liquidate in euro 300,00, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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