Il ricorso incidentale segue la sorte del principale divenuto improcedibile (TAR Lazio n. 375 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, potendo dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare il ricorso improcedibile. Il nesso di accessorietà che lega il ricorso incidentale a quello principale impone che la sorte del primo segua quella del secondo. La decisione dell’incidentale, in mancanza di una espressa domanda ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., non arreca alcuna utilità alla ricorrente incidentale. Le spese possono essere compensate anche sulla base della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente principale impugnava la Determinazione n. 140 del 22.4.2022 del Comune di Ponza, di approvazione dei verbali e delle graduatorie provvisorie della selezione per il rilascio di autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari sugli arenili e sulle scogliere libere nel triennio 2022/2024, unitamente agli atti della procedura. Con motivi aggiunti impugnava la Determinazione n. 204 del 25.5.2022, di approvazione della graduatoria definitiva, e le autorizzazioni rilasciate ad altre cooperative.

La ricorrente incidentale chiedeva l’annullamento della gara nella parte in cui aveva ammesso la ricorrente principale. Il Tribunale invitava la parte, con decreto presidenziale, a chiarire la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito. In vista dell’udienza la ricorrente principale dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese; l’incidentale insisteva per la delibazione nel merito e per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una regola consolidata: la parte ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Il giudice, in virtù del principio dispositivo, deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, secondo l’indirizzo richiamato dal TAR Lazio Roma, Sez. II quater, n. 4091 del 2025.

La questione centrale riguarda il ricorso incidentale. La ricorrente incidentale aveva chiesto la delibazione nel merito malgrado la dichiarazione avversaria. Il Tribunale osserva che il nesso funzionale di accessorietà lega l’incidentale al principale e ne condiziona inevitabilmente la sorte. Anche a fronte di una dichiarazione di interesse generica, la decisione dell’incidentale non potrebbe arrecare alcuna utilità, in mancanza di una espressa declaratoria ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. Il richiamo è al TAR Campania Salerno, Sez. III, n. 681 del 2022.

Quanto alle spese, il Collegio chiarisce che la relativa delibazione potrebbe essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale. Nella specie, tuttavia, la peculiarità dei fatti e l’esito in rito giustificano la compensazione integrale tra le parti.

Il Tribunale dichiara pertanto improcedibili il ricorso principale, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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