Ottemperanza per mancato pagamento della carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3413 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza al giudicato il mancato pagamento, da parte dell’amministrazione, delle somme liquidate in una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegna all’amministrazione inadempiente un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente. Il compenso del commissario, trattandosi di dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate in quel titolo.
La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, con la conseguenza che il credito non risultava contestato nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il TAR ha inoltre precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico, il relativo compenso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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