Payback dispositivi medici: il pagamento in misura ridotta determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 14616 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento del payback in misura ridotta ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina la cessazione della materia del contendere solo sul piano sostanziale, ma da un punto di vista processuale configura un’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il bene della vita conseguito (il pagamento delle somme in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (l’eliminazione dall’ordinamento dei provvedimenti impugnati). L’espressa dichiarazione della ricorrente di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto palesa l’interesse a non coltivare il ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, recanti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida per il ripiano, nonché la determinazione direttoriale della Regione Abruzzo del 13 dicembre 2022 e le conseguenti delibere dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, che le richiedevano il versamento delle quote di ripiano del superamento dei tetti di spesa.
La società ha articolato plurimi motivi di ricorso, incentrati sull’illegittimità costituzionale della normativa sul payback dei dispositivi medici per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., nonché sull’illegittimità derivata degli atti impugnati. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto con cui ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 25% dell’importo risultante dai provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando precedenti sezionali sovrapponibili, osserva che il tenore letterale della norma invocata dalla ricorrente prevede che il pagamento in misura ridotta determini la «cessazione della materia del contendere» con compensazione delle spese. Tuttavia, sul piano processuale, l’effetto che ne deriva è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevata anche d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La Corte evidenzia che la ragione di questa qualificazione risiede nella circostanza che il bene della vita effettivamente conseguito dalla società — ossia il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è ontologicamente diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, vale a dire l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti di ripiano impugnati. La scelta di avvalersi della facoltà di pagamento ridotto comporta, quindi, il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
La dichiarazione della ricorrente di essersi avvalsa del beneficio normativo palesa, ad avviso del Collegio, un chiaro disinteresse a coltivare il ricorso, sicché la controversia deve essere dichiarata improcedibile. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della natura processuale della decisione adottata.
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Nota della Redazione
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