Voto in condotta numerico e discrezionalità tecnica del consiglio di classe (TAR Lombardia n. 30 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di criteri di massima predeterminati dal regolamento d’istituto, dai quali desumere la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni, il voto numerico in condotta esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale del consiglio di classe e contiene in sé la motivazione, senza necessità di esplicitazione discorsiva, ove manchi una disposizione normativa che la imponga. L’attribuzione dei voti costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo, che ne verifica la sola attendibilità e coerenza rispetto ai parametri applicati. La valutazione finale non è vincolata dal voto conseguito nel primo quadrimestre né deve fondarsi su una valutazione atomistica: i singoli episodi, pur non autosufficienti, concorrono a ricostruire l’atteggiamento complessivo dell’alunno. Il voto in condotta fa media e determina l’attribuzione dei crediti scolastici, sicché il suo carattere positivo si apprezza anche sul piano dell’incidenza nella valutazione complessiva.

Il Fatto

I genitori di uno studente, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnano il verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023 della classe seconda di un liceo scientifico di Gallarate, nella parte in cui al figlio è stato assegnato il voto di 8 in condotta. Deducono la violazione dell’art. 3 d.m. 5/2009, che imporrebbe un giudizio complessivo e non atomistico, la violazione del patto educativo di corresponsabilità, per non essere stati adeguatamente avvertiti delle problematiche comportamentali, e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà rispetto ai parametri valutativi del consiglio di classe.

La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 765 dell’8 settembre 2023 per difetto di periculum in mora. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituisce depositando gli atti del procedimento. La causa passa in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama i parametri dell’art. 9 del Regolamento per la valutazione del comportamento dell’istituto, che declinano in forma discorsiva i voti dal 10 al 5. Su questa base esclude il vizio di motivazione: il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione normativa, sintetizza il giudizio e lo contiene in sé, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa (TAR Milano, Sez. V, n. 1325 del 2024; TAR Milano, Sez. V, n. 2341 del 2024).

Quanto al merito della valutazione, il giudizio del consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica insostituibile dal giudice amministrativo (TAR Milano, Sez. V, n. 1445 del 2024; TAR Milano, Sez. V, n. 3023 del 2024). Nel caso concreto non emergono profili che ne inficino l’attendibilità: l’8 corrisponde a un comportamento “generalmente corretto”, non encomiabile né irreprensibile, e la sua portata favorevole si ricava dal fatto che alza la media dello studente, pari a 7,5, posto che il voto in condotta fa media e determina i crediti scolastici.

Il collegio valorizza la nota disciplinare del 31 marzo 2023, relativa all’uso di altra materia durante un’interrogazione, e i ritardi occasionali. La nota, che a rigore avrebbe giustificato anche il voto di 7, comprova che la condotta è stata generalmente ma non costantemente corretta e da sola sostiene la votazione. Irrilevante è la mancata verbalizzazione dell’episodio di copiatura: gli insegnanti non sono tenuti a trascrivere ogni accadimento e la sua assenza di rilievo disciplinare non impedisce di considerarlo elemento sintomatico di condotta regolare ma non eccellente.

Il voto del primo quadrimestre non vincola il consiglio di classe, tanto più che la nota disciplinare è sopravvenuta nel secondo. Quanto alla dedotta valutazione atomistica, i parametri regolamentari impongono un apprezzamento complessivo e non emerge che il consiglio si sia focalizzato su singole vicende; gli episodi assumono rilievo proprio perché giustificano l’8 anziché il 9. La valutazione è personale e non collide con il giudizio positivo sulla classe. Infine, essendo il giudizio sostanzialmente favorevole, non sussistevano ragioni di allertamento dei genitori oltre le normali interlocuzioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00 per compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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