Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e dovere di coerenza dell’amministrazione nel riesercizio del potere (Cons. Stato n. 1473 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel riesercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del titolo in sanatoria, l’amministrazione non può limitarsi a irrogare la sanzione demolitoria senza confrontarsi in termini motivazionali con la precedente determinazione che, sulle medesime opere, aveva applicato la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001. La presentazione della domanda di condono produce un effetto caducante sull’originaria ordinanza sanzionatoria, ma ciò non libera l’ente dall’obbligo di coerenza e dal rispetto del legittimo affidamento ingenerato nel privato circa la conferma della più tenue sanzione pecuniaria. Ove manchino circostanze sopravvenute, la riedizione del potere in senso demolitorio integra eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dei principi di buona fede e correttezza.

Il Fatto

La parte appellante, proprietaria di appartamenti in un condominio, aveva ottenuto nel 1994 un titolo edilizio per la ristrutturazione del fabbricato, comprensivo di un vano ascensore, di rampe di accesso e di ampliamenti. A nove anni dal rilascio, il Comune annullò in autotutela il titolo e, riconosciuta l’impossibilità di procedere alla rimozione delle opere senza pregiudizio delle parti legittime, applicò la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Entrata in vigore la legge n. 326/2003, la parte presentò più domande di condono. Il Comune rilasciò la concessione in sanatoria per uno solo degli illeciti. Detto titolo fu impugnato da una condomina e annullato dal TAR Lazio, con decisione confermata in appello. Il Comune adottò quindi una nuova ordinanza di demolizione, poi confermata e rettificata, e infine irrogò una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza. Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di appello si articola in due declinazioni. Con la prima, la parte sostiene che la domanda di condono sospenda ex lege i procedimenti sanzionatori e che, in caso di esito negativo, l’originaria ordinanza del 2003 dovrebbe rivivere nella parte in cui prevedeva la fiscalizzazione. Il Collegio ritiene la censura infondata: optando per l’alternativa condonistica, la parte ha prodotto un effetto caducante sull’ordinanza primigenia, rimasta priva di oggetto dopo l’accoglimento dell’istanza.

Il Consiglio di Stato osserva che, per rendere irreversibili gli effetti dell’ordine del 2003, sarebbe bastato pagare la sanzione pecuniaria, riservandosi di ripetere la somma o di conteggiarla a titolo di oblazione. Tale comportamento non è stato posto in essere. Coerentemente, il Comune ha emesso nel 2019 un nuovo provvedimento sanzionatorio, che ha interamente sostituito quello del 2003.

La seconda declinazione del motivo è invece fondata. Il Collegio rileva che l’ente, nel 2003, aveva espressamente escluso la demolizione perché avrebbe comportato la radicale trasformazione dell’alloggio e danni economici. A fronte di una presa di posizione così argomentata, e in assenza di circostanze sopravvenute segnalate dall’amministrazione, appare inconciliabile la diversa posizione assunta nel 2019, che ha negato la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria.

La Corte sottolinea che né l’ordinanza del 2019 né quella di rettifica affrontano il problema; anzi, la seconda esclude espressamente la fiscalizzazione. Nella nota di risposta alla richiesta della parte, il Dirigente aveva preannunciato la propria posizione negativa, richiamando la regola della sanzione reale e ritenendo difficilmente ravvisabili i presupposti tecnico-strutturali dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001.

Su tali basi, il Collegio ritiene che sulla parte appellata incombesse un preciso dovere giuridico di confronto motivazionale con la precedente determinazione, anche in presenza di indizi a sostegno della non demolibilità parziale emergenti dalla consulenza tecnica di parte. Sussisteva inoltre un legittimo affidamento in ordine alla conferma della meno grave sanzione pecuniaria, la cui disattesa integra violazione dei principi di buona fede e correttezza. L’appello è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati, ivi compresa l’ordinanza che aveva irrogato la sanzione pecuniaria per inottemperanza; nel riesercitare il potere l’amministrazione dovrà valutare se sussistano motivi ostativi nuovi e diversi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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