Riunione dei ricorsi facoltativa e spese non sindacabili in appello (Cons. Stato n. 1418 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a.; i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano insindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità. Tale limite non è ravvisabile quando le sentenze e le domande restano comunque diverse. La mancata riunione, ove non sussista un rapporto di pregiudizialità, non comporta alcuna nullità e non costituisce parametro della decisione sulle spese. In materia di spese giudiziali il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi o manifestamente irrazionali. La regolazione secondo il principio di soccombenza non richiede specifica motivazione.

Il Fatto

Una società di servizi energetici aveva chiesto al G.S.E., in forma cumulativa, il rilascio di certificati bianchi per una serie di progetti di efficientamento. Il Gestore, con provvedimento del 26 aprile 2018, annullò d’ufficio nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e chiese la restituzione dei titoli di efficienza energetica già emessi. La società impugnò l’atto, nella parte riferita a una singola richiesta, con separati ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti davanti al TAR Lazio.

Nel corso del giudizio la società depositò motivi aggiunti per far valere la normativa sopravvenuta e presentò istanza di autotutela, definita con rigetto dal Gestore. Il TAR, con sentenza n. 7501 del 16 aprile 2025, rifiutò la riunione dei procedimenti connessi, dichiarò improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti, condannando la società alle spese. L’appello ha contestato esclusivamente la sproporzione delle spese di lite, imputata alla mancata riunione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e individua il punto centrale nella scelta di non riunire procedimenti astrattamente connessi, avuto riguardo anche al riflesso di tale scelta sull’entità della condanna alle spese. La segmentazione dei procedimenti, sostanzialmente unitari, avrebbe impedito una valutazione congiunta degli elementi su cui basare la commisurazione.

Secondo consolidata giurisprudenza, richiamata con Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2023, n. 11161, la riunione attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, con provvedimenti di carattere meramente ordinatorio e privi di valenza decisoria. La mancata adozione della relativa disposizione sfugge al sindacato in appello salvo il limite dell’abnormità, non rinvenibile quando sentenze e domande sono comunque diverse. Nello stesso senso il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 28 agosto 2023, n. 7986, Cons. Stato, sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9315 e Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5197.

Nel caso concreto la frammentazione consegue a una strategia processuale ascrivibile alla stessa appellante. L’atto impugnato è riconducibile al genus degli atti a contenuto plurimo, che concentrano in un unico contesto valutazioni funzionalmente intrecciate, in coerenza con i canoni di economicità ed efficacia dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. A fronte di tale atto, la società ne ha scelto lo “spacchettamento”, proponendo autonomi ricorsi e invocando la riunione solo successivamente, con i motivi aggiunti.

Il Collegio esclude che l’istanza di riunione del 23 febbraio 2022 incida sulla lettura delle norme. Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. emerge la facoltatività della scelta, anche quando il privato preferisca un ricorso autonomo anziché innestare le doglianze nell’atto già impugnato. Infine, la scelta di non riunire non è parametro assoluto della decisione sulle spese: il giudice dispone di ampi poteri discrezionali e la definizione secondo il principio di soccombenza non richiede specifica motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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