Acquisizione al patrimonio comunale e limite del decuplo dell’area abusiva (TAR Puglia n. 1216 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 costituisce la reazione dell’ordinamento al duplice illecito di chi esegue un’opera abusiva e non ottempera all’ordine di demolizione. Si tratta di una misura sanzionatoria che opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine assegnato, la cui proporzionalità è stata discrezionalmente valutata dal legislatore con riferimento alla deliberata volontà di non demolire, a prescindere dalla zona omogenea. La questione di legittimità costituzionale della norma è pertanto non manifestamente fondata. Quanto all’estensione dell’area acquisibile, il potere dell’amministrazione è circoscritto nel limite massimo del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita. La censura che contesti il superamento di tale limite senza dedurre specifici parametri di calcolo disattesi è inammissibile, prima che infondata, perché impedisce al giudice la verifica di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, allevatore di bestiame, impugna l’ordinanza con cui l’Area edilizia e urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia ha disposto l’acquisizione al patrimonio disponibile comunale di una porzione di immobile abusivo e di una superficie pari a mq 1.180,00. L’opera era stata realizzata nel 1984 dal dante causa su un capannone rurale ricevuto per successione legittima. Il ricorrente era già stato destinatario di un’ordinanza di demolizione adottata il 28 luglio 2015, impugnata con distinto ricorso.

Il deducente lamenta che l’acquisizione riguardi una superficie sproporzionata rispetto all’abuso di soli 100 mq e che sull’area insistano una cisterna seminterrata di acqua potabile e una concimaia indispensabili per l’attività. Propone sette censure, tra cui la questione di incostituzionalità dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per violazione degli artt. 3 e 42 Cost. e dell’art. 17 CEDU. Con motivi aggiunti deduce l’illegittimità sopravvenuta per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione disposto dal TAR con sentenza n. 1238 del 2021. I controinteressati eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto che il Cons. Stato, sez. VI, n. 10384 del 30 novembre 2023 ha accolto l’appello del Comune avverso la sentenza n. 1238/2021, respingendo il ricorso contro l’ordine di demolizione. Viene quindi meno ogni ragione di sospensione necessaria del processo ex art. 79 cod. proc. amm., non essendo più ipotizzabile alcun contrasto di giudicati.

Nel merito, il TAR ritiene la questione di legittimità costituzionale non fondata. L’effetto acquisitivo è la sanzione prevista per chi, consapevole delle conseguenze della propria inerzia, scelga di non ottemperare all’ordine demolitorio. Richiamando la TAR Campania, Sez. III, n. 4249 del 26 giugno 2018, il Collegio qualifica l’istituto come misura sanzionatoria che opera di diritto e automaticamente. La differenza di estensione dell’area acquisibile a seconda dell’indice di fabbricabilità deriva dalla duplice scelta effettuata a monte dal responsabile: commettere l’abuso in quella zona e non demolirlo.

Quanto alla prospettata sproporzione dell’area di mq 1.180,00, la censura è inammissibile e infondata. Manca la deduzione di parametri di calcolo disattesi. Dalla comunicazione di avvio del procedimento demolitorio emerge che il manufatto, con concessione del 1984, misurava mt. 13 per 30, mentre al sopralluogo è risultato lungo mt. 40. L’abuso è quindi quantificabile in 13 m di larghezza per 10 m di lunghezza per 5 m di altezza, pari a 130 mq: il decuplo è 1300 mq, superiore all’area acquisita. L’abuso ricade in zona omogenea E/2 con indice di fabbricabilità fondiaria 0,01, cosicché il Comune ha acquisito un’area inferiore al decuplo del sedime, senza poter disporre dell’intera area di circa tre ettari.

Anche la censura di carenza motivativa sui parametri dell’acquisizione è infondata: la misura della superficie è predefinita dal legislatore per relationem, mediante il rinvio alla disciplina urbanistica, e all’amministrazione non resta che applicarla al caso concreto, senza margini di istruttoria carente. Il TAR esclude poi l’illegittimità derivata: la sentenza del Cons. Stato n. 10384 del 2023 ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione, chiarendo che non serve motivazione rafforzata per un atto dovuto e vincolato, che non è configurabile un legittimo affidamento sul decorso del tempo e che la comunicazione di avvio è inutile in materia di repressione degli abusi. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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