Cessata materia del contendere e condanna alle spese per l’ottemperanza eseguita (TAR Abruzzo n. 473 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo è comunque tenuto a esaminare il merito del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione che abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso e per effetto della pressione giudiziaria deve essere considerata soccombente, con conseguente condanna alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per le annualità indicate in sentenza, per un importo complessivo di euro 1.500,00. Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, intervenuta solo nel marzo 2026. La ricorrente ha allora invocato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.

Cionondimeno, il giudice amministrativo deve esaminare il merito della controversia ai soli fini della regolazione delle spese di lite, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale. Sul punto, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.

Il TAR ha inoltre verificato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione esecutiva, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per il perfezionamento della notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Alla luce di tali elementi, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della questione e della sopravvenuta esecuzione del giudicato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *