Opposizione a decreto ingiuntivo e domande del convenuto opposto (Cass. civ. Sez. II n. 25689 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto non è più vincolato a una lettura restrittiva del proprio ruolo difensivo. Egli può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso monitorio, purché rientri nell’area sostanziale sottesa alla domanda originaria e sia connessa per incompatibilità a quella proposta. La reconventio reconventionis non costituisce più l’unico strumento di reazione dell’opposto. Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando la decisione impugnata sia fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado, operando la doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Le censure non enunciate nell’atto introduttivo non possono essere introdotte con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società sub-appaltatrice ha ottenuto dal Tribunale di Cremona un decreto ingiuntivo nei confronti di una società committente per una fattura di acconto relativa alla costruzione di vasche in cemento armato destinate a un impianto di biogas. La società ingiunta ha proposto opposizione, deducendo vizi strutturali delle opere eseguite e chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del prezzo e la restituzione delle somme già corrisposte per un diverso cantiere.

La società creditrice opposta ha resistito e, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di un’indennità per il recesso parziale dalla commessa ai sensi dell’art. 1671 cod. civ. Il Tribunale ha respinto l’opposizione e accolto la domanda dell’opposta. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione. La società committente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo sotto il profilo dell’esistenza dei vizi e della mancata ultimazione dei lavori. La Corte li dichiara inammissibili, rilevando che la decisione d’appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto del primo grado: opera quindi la doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La ricorrente ha prospettato la diversità delle rationes decidendi soltanto nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che non può integrare i motivi del ricorso, esaurendosi con l’atto introduttivo il diritto di impugnazione.

Il terzo motivo investe l’ammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposta. La ricorrente richiama l’orientamento tradizionale secondo cui l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle azionate con il ricorso monitorio, salvo la reconventio reconventionis conseguente alla riconvenzionale dell’opponente. La Corte ritiene il motivo infondato, valorizzando l’evoluzione della propria giurisprudenza in tema di ius variandi.

Richiamate le Sezioni Unite n. 12310/2015 e n. 22404/2018, la Corte osserva che al convenuto opposto è riconosciuto lo stesso ius variandi dell’attore formale. La pronuncia n. 9633/2022 ha ammesso la domanda nuova dell’opposto quando si riferisca alla medesima vicenda sostanziale e sia connessa per incompatibilità a quella originaria. Le Sezioni Unite n. 26727/2024 hanno superato la lettura restrittiva del ruolo dell’opposto, ammettendo domande rientranti nell’area sostanziale della domanda originaria.

Nel caso concreto l’opponente aveva ampliato il thema decidendum deducendo vizi, chiedendo la riduzione del prezzo e la compensazione. La domanda dell’opposta, volta a far valere un controcredito basato sullo stesso contratto, costituisce reazione difensiva consequenziale. Proposta nella comparsa di risposta, prima della cristallizzazione del thema, essa giustifica il simultaneus processus sotto il profilo del diritto di difesa, dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.

Il quarto motivo, ancora incentrato sull’omesso esame dell’allontanamento della sub-appaltatrice dal cantiere, è dichiarato inammissibile per la medesima ragione della doppia conforme. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *