Silenzio rigetto sulla sanatoria edilizia e ordine di demolizione atto vincolato (Cons. Stato n. 2421 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ha valore significativo di rigetto e produce gli stessi effetti di un diniego espresso, senza che sussista alcun obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso né alcun difetto di motivazione. Formatosi il diniego tacito, la repressione dell’abuso consegue come effetto necessitato, e l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato che non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure quando intervenga a distanza di decenni dalla realizzazione dell’opera. In materia di abusi edilizi non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato sulla futura sanatoria. Il requisito della doppia conformità dell’opera, urbanistica ed edilizia, va verificato tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda, con onere probatorio a carico dell’istante.

Il Fatto

La società proprietaria di un edificio a destinazione industriale e uffici, realizzato senza titolo, presentava nel 2019 e nel 2021 due istanze di sanatoria ordinaria al Comune, che rimaneva silente. Avverso i dinieghi taciti, e poi avverso gli atti istruttori depositati in giudizio nonché avverso l’invito a dare corso alla demolizione già disposta nel 1999, la società proponeva tre ricorsi, riuniti e decisi dal TAR con rigetto e con declaratoria di inammissibilità del primo per carenza di legittimazione attiva.

Proposto appello avverso i capi di rigetto, la società ribadiva l’illegittimità del silenzio, l’affidamento ingenerato dal contegno comunale, l’errore nel calcolo delle distanze dalla fascia di rispetto autostradale e l’illegittimità dell’ordine di demolizione per difetto di motivazione, dolendosi altresì della declaratoria di prescrizione del credito restitutorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie le eccezioni pregiudiziali riproposte dagli enti appellati. Il ricorso di primo grado avverso il secondo diniego tacito è inammissibile per omessa notificazione al controinteressato, individuato nella società concessionaria autostradale, la cui posizione era incisa dall’istanza. Seguono la stessa sorte i motivi aggiunti correlati, in quanto afferenti ad atti istruttori privi di autonoma lesività.

Le relazioni tecniche richiamate costituiscono, per il Collegio, atti endoprocedimentali con funzione descrittiva, non impugnabili in via autonoma, salvo che determinino in via inderogabile l’atto conclusivo o comportino un arresto del procedimento: ipotesi esclusa, anche perché redatte dopo il diniego tacito. Sul punto la decisione richiama i precedenti della Sez. V n. 5470 del 2025 e della Sez. III n. 1364 del 2024.

Nel merito, anche ad abundantiam, il silenzio sull’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha valenza di rigetto, in deroga agli artt. 2 e 3 legge n. 241/1990. Non è configurabile affidamento tutelabile in materia di abusi edilizi; l’opera ricade in fascia di rispetto autostradale e la distanza va misurata secondo l’art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs. n. 285/1992, non dal ciglio o dalla banchina. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 125 del 2024 e n. 232 del 2017.

L’ordine di demolizione è legittimo e doveroso: si tratta di attività vincolata, non influenzata dall’impugnazione del diniego in difetto di sospensione. Richiamate le Adunanze plenarie n. 8 e n. 9 del 2017, il Collegio esclude ogni motivazione rafforzata. Quanto alla domanda restitutoria, l’eccezione di prescrizione risultava ritualmente proposta e la sua delimitazione non richiede formule sacramentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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