Offerta incongrua e criterio del massimo ribasso nella gara ponte (TAR Sicilia n. 3648 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità dell’offerta costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza o macroscopica erroneità. La valutazione va condotta in modo complessivo e sintetico, non attraverso la scomposizione analitica delle singole voci di costo, poiché la formulazione dell’offerta si fonda su stime previsionali dal margine ineliminabile di elasticità. Nel rito appalti il criterio del massimo ribasso è ammissibile quando il carattere urgente e provvisorio della gara ponte e la natura standardizzata delle prestazioni ne giustifichino l’adozione. La facoltà di recesso anticipato della stazione appaltante riproduce una previsione di legge che si inserisce nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., con conseguente irrilevanza dell’alea dedotta in fase di aggiudicazione.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata nella gara di bacino indetta per il contratto ponte del servizio di lavaggio e noleggio di biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie siciliane, impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 7 in favore di altra concorrente. Deduceva in via principale l’incongruità dell’offerta, ricostruendo analiticamente i costi di produzione della controinteressata e sostenendo che l’offerta sarebbe stata formulata in perdita.

In via subordinata censurava la scelta del criterio del massimo ribasso in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la facoltà di risoluzione anticipata con preavviso di due mesi, la mancata previsione di criteri premiali ambientali e l’inserimento nell’offerta di prezzi per servizi aggiuntivi fuori gara. L’amministrazione e la controinteressata resistevano, richiamando il giudicato formatosi sul C.G.A. n. 549 del 28 agosto 2023 in relazione alla medesima gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso, nel rito appalti, la pubblicazione anticipata del dispositivo su richiesta di parte. L’art. 120, comma 11, cod. proc. amm., come sostituito dall’art. 209 del d.lgs. n. 36/2023, prevede il deposito della sentenza entro quindici giorni dall’udienza e riserva il dispositivo anticipato ai soli casi di motivazione particolarmente complessa. La disciplina speciale prevale sull’art. 119, comma 5, cod. proc. amm. invocato dalla ricorrente.

Nel merito, il motivo principale è stato dichiarato inammissibile e infondato. La ricorrente pretendeva di ricostruire i costi della concorrente presumendone il numero di mezzi, autisti e chilometri percorsi: si tratta di elementi riconducibili alla sfera organizzativa interna dell’impresa, espressione della libertà imprenditoriale. La quantificazione analitica dei valori di stima è disonica e inammissibile, poiché la verifica di anomalia si fonda su stime previsionali e richiede soltanto che l’offerta appaia ex ante ragionevole e attendibile, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 5628 del 2024.

Il parametro di affidabilità è stato individuato nel grado di discostamento dal prezzo base desunto dalle indicazioni ANAC. Il ribasso offerto, per la sua ridotta entità, non presenta indici di anomalia. Anche ove alcuni rilievi sui costi fossero fondati, ciò non inficerebbe la congruità complessiva, perché la verifica mira alla sostenibilità economica dell’offerta nel suo insieme e non alla ricerca di singoli errori, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2784 del 2024.

Quanto al criterio di aggiudicazione, il Collegio ha rilevato la carenza di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che con l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe risultata migliore. Nel merito, il carattere urgente e provvisorio della gara ponte e la natura standardizzata delle prestazioni giustificano il ricorso al massimo ribasso, in linea con C.G.A. n. 549 del 2023. Parimenti infondate le censure sui criteri ambientali, sulla commissione di gara e sui servizi aggiuntivi, la cui applicazione generale a tutti gli offerenti esclude alterazioni della concorrenza.

Sulla risoluzione anticipata, la clausola riproduce una previsione di legge che si inserisce automaticamente ai sensi dell’art. 1339 c.c.; eventuali profili di alea attengono alla fase esecutiva, devoluta al giudice ordinario. Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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