Giurisdizione del giudice ordinario sugli importi dovuti per acquisizione sanante (Cons. Stato n. 3187 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, tutti gli importi dovuti dall’amministrazione hanno natura indennitaria. Le contestazioni sull’ammontare e sulla determinazione in concreto dei relativi importi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza in unico grado della Corte d’appello, secondo la regola generale dell’ordinamento di settore sulla determinazione giudiziale delle indennità espropriative. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario anche la questione della prescrizione del risarcimento/indennizzo. Il giudice amministrativo deve dichiarare inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di condanna al pagamento di tali somme.

Il Fatto

I proprietari di alcuni immobili hanno agito davanti al TAR Puglia chiedendo l’annullamento del provvedimento di restituzione adottato dal Comune, l’accertamento dell’illecita occupazione e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, oltre all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il TAR, con la sentenza n. 116/2024, ha respinto l’eccezione di prescrizione del Comune e ha accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo il ristoro per l’intero periodo di occupazione sine titolo. Il Comune ha appellato il solo capo relativo al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina prioritariamente, per assorbenza, il motivo con cui l’appellante lamenta che il primo giudice non abbia rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria. Il Comune sostiene che la condanna a corrispondere il ristoro ex art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, comprensivo della maggiorazione e degli interessi legali fino alla regolarizzazione del possesso, esorbiti dalla giurisdizione amministrativa.

La Corte richiama il costante orientamento secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice civile per tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di quanto è dovuto dall’autorità che utilizza senza titolo un’area altrui ed emana l’atto di acquisizione previsto dall’art. 42-bis. Cita in proposito Cass. civ. Sez. Un. n. 5201 del 2019, Cass. civ. Sez. Un. n. 15343 del 2018, nonché Cons. Stato Sez. IV n. 1917 del 2021, n. 1169 del 2021 e n. 845 del 2021.

Il motivo è accolto. Secondo l’orientamento consolidato — Cass. civ. Sez. Un. n. 20691 del 2021, Sez. Un. n. 15283 del 2016 e Cons. Stato Sez. IV n. 9438 del 2025 — in caso di acquisizione sanante tutti gli importi dovuti hanno natura indennitaria. Ne deriva che le contestazioni sul loro ammontare e sulla determinazione concreta rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza in unico grado della Corte d’appello, in applicazione della regola generale dell’ordinamento di settore sulla determinazione giudiziale delle indennità espropriative.

Conseguentemente, è devoluta al giudice ordinario anche l’ulteriore questione della prescrizione del risarcimento/indennizzo, sollevata con il primo motivo d’appello. L’appello è pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile in parte qua per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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