Acquisizione sanante e incompetenza del dirigente: cessazione della materia per autotutela (TAR Lombardia n. 3719 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 rientra tra gli acquisti immobiliari che l’art. 42, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 267/2000 riserva alla competenza del Consiglio comunale; è pertanto affetto da incompetenza l’atto adottato dal dirigente o dal responsabile del procedimento. L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, che riconosca l’illegittimità dell’atto anche nel merito ed escluda la convalida o la riedizione dello stesso da parte dell’organo competente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., per sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse azionato. In tal caso le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente impugna davanti al TAR Lombardia l’atto con cui il Comune ha disposto l’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, di un terreno di sua proprietà, pertinenza di un condominio. L’amministrazione comunale, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La ricorrente deduce l’incompetenza del responsabile del procedimento, la nullità dell’atto per indeterminatezza, la mancata determinazione dell’indennizzo, la carenza dei presupposti e il difetto di motivazione. Nel corso del giudizio il Comune annulla in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies e nonies legge n. 241/1990, il provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’ordinanza cautelare con cui aveva già ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ordine alla dedotta incompetenza del dirigente comunale. La competenza ad adottare l’atto di acquisizione sanante è riservata, per giurisprudenza costante, al Consiglio comunale, perché riconducibile ai provvedimenti di acquisizione di cui all’art. 42, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 267/2000, che impone la delibera consiliare per gli acquisti e le alienazioni immobiliari. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 2810 del 2018.
Nelle more del giudizio il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela del decreto di acquisizione, depositando copia dell’atto di ritiro. La ricorrente ha rappresentato che la domanda risulta soddisfatta, salvo che per la rifusione del contributo unificato e delle spese di lite.
Su queste basi il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendosi l’amministrazione rideterminata al ritiro dell’atto impugnato con attività integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, volto alla rimozione degli effetti lesivi del provvedimento.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che con l’annullamento in autotutela è stata riconosciuta l’illegittimità del provvedimento non solo sotto il profilo dell’incompetenza del dirigente, ma anche nel merito della scelta di acquisire le aree, avendo l’amministrazione escluso espressamente i presupposti sia per la convalida sia per la riedizione dell’atto da parte dell’organo consiliare competente.
Il Comune è quindi condannato, secondo il principio della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e accessori, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.