Divieto prefettizio detenzione armi richiede motivazione su riesame autorizzazioni pregresse (TAR Calabria n. 1772 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto ai fini del possesso e dell’uso delle armi è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo ab externo per illogicità o irragionevolezza manifesta. L’amministrazione può riesaminare le proprie determinazioni e negare la licenza anche in presenza di un precedente rilascio, non essendo richiesto un accertato abuso delle armi. Tuttavia, quando la pubblica amministrazione riconsidera in chiave ostativa un precedente penale isolato e risalente nel tempo, già superato da reiterati rinnovi della licenza, il difetto di motivazione rende illegittimo il provvedimento restrittivo. Gli effetti estintivi del patteggiamento operano sul solo piano penalistico e non impediscono la valutazione del fatto in sede amministrativa, ma quest’ultima deve essere puntualmente argomentata.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto la richiesta di riesame di un decreto di divieto di detenzione armi e munizioni, adottato per asserita carenza dei requisiti soggettivi. Il presupposto del diniego è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per furto continuato in concorso, con pena di reclusione di mesi quattro e multa.
Il ricorrente deduce il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere. Sostiene che il provvedimento si fonda su un episodio isolato e risalente, oggetto di patteggiamento, seguito dall’estinzione del reato, e che dopo la condanna egli è sempre stato titolare di porto d’armi ad uso caccia, con rinnovi regolarmente concessi dalla stessa autorità che ora ha vietato la detenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 individua i casi di diniego obbligatorio e consente il diniego facoltativo per i delitti ivi elencati, tra cui il furto, e per chi non provi la buona condotta. L’art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevede le ipotesi in cui la licenza di portare armi non può essere concessa, mentre il comma 2 ne consente la ricusazione per i condannati per delitto diverso e per chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Nel caso concreto la pubblica amministrazione ha operato un apprezzamento negativo di affidabilità, riconducibile al comma 2 dell’art. 43.
Da tali precetti il TAR desume che il giudizio sull’affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo il controllo ab externo per illogicità e irragionevolezza. All’autorità è riconosciuto un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso di armi, non essendo necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021 e TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021, secondo cui basta anche un giudizio indiziario sull’assenza di perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi.
Il Collegio richiama inoltre Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 2018: l’affidabilità si desume da una ragionevole valutazione complessiva dei dati, da cui emerga il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità. Il diniego non contraddice un precedente rilascio, perché l’autorità può riesaminare le proprie determinazioni al sopraggiungere o al riesame di circostanze ostative (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 3203 del 2009). Gli effetti estintivi del patteggiamento restano confinati al piano penalistico (Cons. Stato, Sez. I, n. 1620 del 2016), e il patteggiamento per furto è elemento significativo per valutare la buona condotta.
Su queste basi il TAR ritiene però che, nella specie, il giudizio prognostico del Prefetto non sia adeguatamente supportato. A fronte di un precedente isolato e risalente di furto in concorso, l’amministrazione ha riconsiderato la rilevanza ostativa del delitto, pur in presenza dei rinnovi del porto d’armi nelle more intervenuti, senza indicare puntualmente le ragioni di tale rinnovata valutazione. La motivazione non consente di ricostruire l’iter logico seguito. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del decreto impugnato e salvezza del riesercizio del potere amministrativo; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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