Quote latte: intimazione di pagamento e oneri di impugnazione degli atti presupposti (Cons. Stato n. 2095 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievi latte, i vizi che affettano la cartella esattoriale e gli atti presupposti costituiscono profili di illegittimità e non di nullità, con la conseguenza che essi devono essere fatti valere mediante la tempestiva impugnazione della cartella stessa e non possono essere dedotti, in via derivata, avverso la successiva intimazione di pagamento che la riattivi. Il contrasto con il diritto dell’Unione europea di un provvedimento amministrativo integra ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, non rientrando tra le cause tassative previste dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il credito per prelievo supplementare non ha natura periodica e soggiace al termine di prescrizione decennale, che non decorre durante la pendenza del giudizio anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore. La richiesta di rinvio pregiudiziale va respinta quando la questione è irrilevante o la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza tale da non lasciare adito a dubbi ragionevoli.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui l’agente della riscossione richiedeva, su residuo ruolo formatosi ex d.l. n. 27/2019, la somma di oltre 144.000 euro per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, in riferimento a una cartella asseritamente notificata nel 2008 per le campagne 1999/2000 e 2004/2005.
Il TAR accoglieva il ricorso sul rilievo che l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di prelievo per l’annata 2004/2005 aveva fatto venir meno il titolo esecutivo, rendendo illegittima l’intera intimazione. AGEA proponeva appello. Con sentenza non definitiva n. 1738/2025 la Sezione accoglieva il primo motivo d’appello, limitando l’annullamento alla sola annata 2004/2005, e rimetteva in decisione i motivi di primo grado riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Sul motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti, il Collegio rileva che nel giudizio di primo grado è stato prodotto un rapporto informativo di AGEA dal quale emerge la notifica della cartella e, soprattutto, la presentazione di un’istanza di rateizzazione, poi decaduta: elementi che attestano la piena conoscenza del debito. I vizi della notifica degli atti impositivi andavano dedotti con l’impugnazione della cartella, non con quella dell’intimazione.
Quanto alla prescrizione, la Sezione conferma l’orientamento maggioritario secondo cui il prelievo supplementare non costituisce prestazione periodica e soggiace al termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., non essendo invocabili né l’art. 2948 cod. civ. né il termine quadriennale dell’art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995. Il termine non era decorso, perché la prescrizione resta sospesa durante il giudizio conclusosi nel 2014, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., anche se promosso dal debitore.
La Corte respinge poi la richiesta di rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza Cilfit e Catania Multiservizi: manca la pertinenza della questione, non riguardando il Regolamento n. 2988/1995 i crediti azionati in via autoritativa, e sussiste l’atto chiaro, poiché la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del fondo.
Sul fronte dei motivi riproposti concernenti il ruolo e gli interessi, il Collegio ribadisce che il contrasto con il diritto dell’Unione genera annullabilità e non nullità, con conseguente onere di impugnazione nel termine decadenziale. Nel respingere le censure sulla quantificazione, la Sezione esclude che la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi o delle compensazioni PAC determini invalidità, richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 22281 del 2022, e conferma che l’esenzione dagli interessi ex art. 10, comma 34, legge n. 119/2003 opera solo nell’ambito della rateizzazione.
In conclusione, i motivi riproposti sono disattesi e il ricorso di primo grado resta respinto per la parte relativa all’annata 1999/2000, con compensazione delle spese del doppio grado per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni