Acquisizione sanante e obblighi di cessione gravanti sull’avente causa del lottizzante (TAR Toscana n. 1791 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avente causa del lottizzante, ancorché non firmatario della convenzione di lottizzazione, è tenuto ad adempiere le obbligazioni ivi previste, compresa la cessione gratuita delle aree, quando la convenzione sia stata trascritta e il vincolo sia stato accertato con pronuncia passata in giudicato. L’eventuale contestazione dell’obbligo di cessione non inficia la legittimità del decreto di acquisizione sanante adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ma assume rilievo meramente indennitario. Il decreto di acquisizione è legittimo anche quando l’area risulti individuabile mediante la planimetria allegata. In presenza di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle motivazioni autonome è sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Comune ha acquisito al proprio patrimonio indisponibile, a titolo gratuito e ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, alcuni immobili sui quali insiste la variante alla strada provinciale. Il provvedimento segue una precedente pronuncia del TAR che aveva accertato l’inadempimento delle società lottizzanti e dei loro aventi causa agli obblighi della convenzione urbanistica del 1998, riconoscendo il diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree.

Il ricorrente sostiene di non essere obbligato alla cessione, non essendo firmatario della convenzione, e contesta l’individuazione delle particelle nonché l’inopponibilità dell’ipoteca iscritta a garanzia di un proprio credito. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per difetto di interesse e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esclude anzitutto la necessità di integrare il contraddittorio, poiché le altre imprese lottizzanti non rivestono la qualità di controinteressati: sono destinatarie del medesimo provvedimento, alla pari del ricorrente. Il ricorso risulta comunque notificato alla cooperativa cessionaria dei terreni. Sussistono inoltre ragioni di economia processuale, essendo intervenuta nelle more la pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato le statuizioni di primo grado.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il ricorrente aveva sottoscritto con una delle parti della convenzione un atto di permuta, ed era rimasto proprietario delle aree fino alla trascrizione della convenzione, che prevede espressamente l’esecuzione degli obblighi a carico dei lottizzanti e dei loro aventi causa. L’obbligo di cessione gratuita era già stato accertato dalla sentenza di primo grado, confermata in appello, con la precisazione che la proprietà dell’area oggetto della convenzione comporta l’adempimento delle obbligazioni ivi contemplate.

Secondo il Tribunale, il ricorrente non contesta i presupposti dell’acquisizione sanante: le aree avevano destinazione ad uso pubblico, erano state irreversibilmente trasformate e adibite a viabilità, con opere di urbanizzazione realizzate e collaudate. Le aree risultano individuate dalla planimetria allegata e dal decreto, e l’indicazione dei confini non costituisce requisito indispensabile, purché l’area sia individuabile. Il provvedimento è inoltre atto plurimotivato, e la legittimità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggerlo.

Quanto all’ipoteca, il Tribunale rileva che l’assunto dell’inopponibilità al Comune è stato confermato in entrambi i gradi di merito e che, in ogni caso, la circostanza non inficia il decreto, stante l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 42-bis. Le argomentazioni del ricorrente, conclude il Collegio, avrebbero al più un riflesso indennitario, consentendo di chiedere un indennizzo rapportato al valore dell’area, senza intaccare la legittimità dell’acquisizione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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