Obbligo di adeguamento alle norme sopravvenute sugli scarichi e acque di prima (Cons. Stato n. 7757 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di acque di prima pioggia, l’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 demanda alle Regioni di individuare i casi in cui le acque di lavaggio delle aree esterne vanno convogliate e trattate in impianti di depurazione. Il riferimento normativo al rischio di dilavamento non descrive un’acqua ancora pulita, ma contesti in cui è ragionevole attendersi che la prima frazione di pioggia trascini inquinanti dalle superfici impermeabili. Ne deriva che l’obbligo di adeguamento dell’area di sosta alla normativa regionale sopravvenuta non viola il principio di irretroattività, né il regolamento impone al Comune di prescrivere le modalità tecniche dell’impianto. Le eccezioni di impossibilità tecnica o insostenibilità economica rilevano solo nella sede procedimentale, su elementi documentati.
Il Fatto
La società appellante gestisce un comparto di fondo immobiliare proprietario di un complesso commerciale nel Comune di Iglesias, realizzato con concessione edilizia del 2002 e dichiarato agibile nel 2004. A seguito di una segnalazione del Corpo forestale e di un sopralluogo congiunto, il responsabile del procedimento ha attestato che l’area a parcheggio, estesa circa 1300 mq, era priva di impianto di depurazione delle acque meteoriche.
Il dirigente comunale ha quindi emesso un’ordinanza che ingiungeva al proprietario di realizzare, entro trenta giorni, l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso e condannato la società alle spese. Propone appello la società, dolendosi del richiamo all’art. 13 della disciplina regionale sugli scarichi, dell’applicazione retroattiva della normativa e dell’assenza di specificazione delle modalità tecniche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il provvedimento richiama l’art. 13 della disciplina regionale, ma tale citazione va letta nel contesto sistematico delle fonti. La fonte del potere va individuata nell’art. 22, comma 1, lett. “o”, della delibera regionale, che assoggetta al regime delle acque di prima pioggia le aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq. Il richiamo all’art. 13 opera solo per attualizzare il potere di ordinare l’adeguamento. I presupposti normativi risultano quindi adeguatamente resi noti.
Il secondo motivo è inammissibile, prima che infondato. La prescrizione regolamentare che impone l’adeguamento costituisce presupposto vincolante dell’an del potere e andava autonomamente impugnata, non essendo suscettibile di disapplicazione. Nel merito, l’art. 124 d.lgs. n. 152/2006 impone ai titolari di attività di adeguare gli impianti alle prescrizioni sopravvenute, anche se l’immobile è stato realizzato in epoca anteriore. Ammettere il contrario significherebbe riconoscere un diritto di inquinare fondato sul mero preuso.
Il terzo motivo è infondato. La disciplina regolamentare fissa l’obiettivo ambientale e lascia al privato la scelta delle soluzioni progettuali, salve le verifiche di idoneità e gli assensi delle amministrazioni competenti. Gli impedimenti allegati dalla società — costi e necessità di assensi di terzi — sono stati prospettati in via generica e fuori dalla sede procedimentale.
Il quarto motivo è infondato. La questione decisiva attiene alla qualificazione giuridica delle acque. L’art. 113, comma 3, non governa un rischio meramente eventuale, ma un fenomeno di contaminazione che il legislatore considera normale e prevedibile. Il rischio di dilavamento individua contesti in cui la prima frazione di pioggia trascina inquinanti. Il Comune, applicando la norma, non ha margini di discrezionalità per valutare diversamente un obbligo di adeguamento posto a tutela ambientale.
L’appello è pertanto respinto, con condanna della società alle spese processuali in favore del Comune.
Nota della Redazione
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