Il condono edilizio prevale sul rilievo aerofotogrammetrico generico (Cons. Stato n. 6196 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il giudice amministrativo può accertare la risalenza delle opere mediante verificazione disposta in appello, anche in riforma della sentenza di primo grado. Quando le risultanze istruttorie dimostrano la consistenza materiale dell’immobile in epoca antecedente alla soglia temporale di ammissibilità, il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione fondati su rilievi aerofotogrammetrici generici restano privi di supporto probatorio. L’onere di dimostrare la realizzazione dell’opera oltre il termine utile grava sull’amministrazione che adotta il provvedimento repressivo. La documentazione prodotta tardivamente dalla parte appellata non è utilizzabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
Il proprietario di un immobile in zona PEEP, già legittimato da un permesso di costruire in sanatoria e da una DIA per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, impugna tre note dirigenziali comunali del dicembre 2021: l’ordine di demolizione e ripristino, il diniego definitivo della sanatoria e l’annullamento del permesso in sanatoria. Il Comune assume che le opere siano state realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono.
Il TAR Campania respinge il ricorso e condanna alle spese. L’appellante deduce l’elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato, il difetto di motivazione, la violazione del termine per l’annullamento d’ufficio e l’errata collocazione temporale delle opere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività della produzione documentale del 30 maggio 2025. Poiché la parte appellata era stata tempestivamente informata della fissazione dell’udienza, la documentazione non può essere considerata ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a..
Nel merito, la Corte ritiene centrale il motivo sulla effettiva risalenza delle opere rispetto alla soglia del terzo condono ex D.L. 269/2003, fissata al 31 marzo 2003. La verificazione disposta in appello accerta che la volumetria è visibile al 2003 e al 2004 secondo le foto aeree dell’IGM e le ortofoto regionali, pur con variazioni e parziale occultamento dovuti alla vegetazione.
Tali risultanze sono giudicate sufficientemente eloquenti circa la consistenza materiale dell’intervento prima del termine normativo. Ne deriva che il provvedimento impugnato non è suffragato dalle circostanze materiali poste a suo fondamento e che l’edificazione ha avuto luogo in tempo utile per il rilascio del condono.
La fondatezza del primo motivo assorbe ogni altra censura, comprese quelle sull’elusione del giudicato e sul termine dell’annullamento d’ufficio. L’appello è quindi accolto e l’atto impugnato in prime cure è annullato. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda; le spese di verificazione, pari a € 4.000,00, sono poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.