Adesione a Convenzione Consip e gara regionale in corso (C.G.A.R.S. n. 1 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni sanitarie possono aderire alla Convenzione Consip per l’approvvigionamento di servizi essenziali anche quando sia in corso una gara indetta dalla centrale di committenza regionale, senza che sussista alcun obbligo di attenderne la conclusione. Il ruolo sussidiario e cedevole della centrale nazionale, desumibile dal comma 449 dell’art. 1 l. n. 296/2006 e dal comma 548 dell’art. 1 l. n. 208/2015, non si converte in un divieto assoluto, ma impone che l’adesione non pregiudichi l’utilità della gara regionale. La scelta rientra nella discrezionalità amministrativa e non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di convenienza, poiché il miglior contraente è già individuato a monte con gara comunitaria. La proroga del contratto in essere costituisce rimedio eccezionale, non invocabile sine die per eludere il ricorso a uno strumento di acquisizione disponibile.

Il Fatto

La centrale unica di committenza regionale siciliana avvia nel dicembre 2021 una procedura aperta, articolata in nove lotti, per l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia e sanificazione in favore degli enti del servizio sanitario regionale. Il lotto di interesse è quello destinato all’azienda sanitaria provinciale agrigentina, presso cui la società ricorrente gestiva il servizio dal 2018.

Nel marzo 2023 l’azienda sanitaria, rappresentando l’urgenza di garantire la continuità del servizio, manifesta l’intenzione di aderire alla Convenzione Consip dedicata ai servizi di pulizia per gli enti del servizio sanitario nazionale, diffida la centrale regionale a pronunciarsi entro tre giorni e, non ricevendo riscontro, delibera l’adesione, prorogando nel contempo il contratto in corso fino al 30 aprile 2023. La società ricorrente impugna gli atti davanti al TAR Sicilia, che rigetta il ricorso con sentenza breve; propone quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, rilevando che le disposizioni richiamate assegnano alle centrali regionali un ruolo tendenzialmente prioritario e alla Consip S.p.A. una funzione sostanzialmente suppletiva, con valenza cedevole, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 5826/2017 e n. 5205/2020. L’assenza di una convenzione regionale operativa legittima dunque il ricorso allo strumento nazionale.

La questione centrale è se tale facoltà permanga quando sia in corso una gara regionale. Il Collegio ritiene che non sussista alcun obbligo di attenderne la conclusione, valorizzando la indeterminatezza temporale della procedura regionale, avviata nel dicembre 2021 e ancora priva di aggiudicazione per il lotto di interesse, a fronte dell’essenzialità del servizio. Richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 2707/2021, si afferma che la scelta appartiene alla discrezionalità amministrativa in senso proprio, dovendo contemperare i plurimi interessi convergenti in funzione del migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.

La vanificazione della gara regionale, ove si verifichi, assume carattere meramente indiretto e non integra vizio di irragionevolezza, poiché l’adesione è orientata all’interesse primario degli enti sanitari alla tempestiva acquisizione del servizio. Resta fermo che l’utilizzo della convenzione nazionale non può alterare in via amministrativa l’ordine di priorità fissato dal legislatore in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. La questione di legittimità costituzionale prospettata dall’appellante è dichiarata irrilevante prima che manifestamente infondata.

Quanto alla mancata proroga, il Collegio osserva che il contratto era già stato prorogato quattro volte, esaurendo il periodo suppletivo, e che la quarta proroga aveva assunto la forma del contratto-ponte ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Un’ulteriore proroga sarebbe stata contra legem, non essendo invocabile l’art. 17-bis l. n. 241/1990, poiché l’adesione alla convenzione non richiedeva alcuna autorizzazione regionale. L’appello è quindi respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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