Affidamento diretto e principio di equivalenza nelle forniture sanitarie (TAR Puglia n. 481 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento diretto disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante conserva un margine di apprezzamento più ampio che nella gara, essendo libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze. Il richiamo espresso al principio di equivalenza nella legge di gara consente di ammettere offerte tecnologicamente diverse da quella descritta, purché compatibili con l’apparecchiatura e con le finalità della fornitura. L’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di preventivi non trasforma la procedura in una gara pubblica. Il concorrente non selezionato non è pertanto legittimato a contestare le valutazioni dell’amministrazione sulla rispondenza dei prodotti offerti alle proprie necessità.

Il Fatto

Un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico indiceva, tramite piattaforma telematica, una richiesta di preventivo per la fornitura triennale di materiale di consumo per iniettore angiografico destinato a un’apparecchiatura di tomografia. La procedura era finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione al minor prezzo previa verifica di conformità tecnica. All’esito della valutazione, l’affidamento era disposto a favore di una società che aveva offerto un sistema a siringa, e non a pompa peristaltica.

La seconda classificata impugnava la deliberazione di affidamento e gli atti connessi, deducendo la non conformità del sistema offerto rispetto alla legge di gara e l’incompletezza dell’offerta economica per la mancata quotazione di alcune voci. Chiedeva l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il conseguimento dell’aggiudicazione per subentro o, in subordine, il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla qualificazione della procedura. La richiesta di preventivo precisava che la trasmissione delle offerte era finalizzata all’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La circostanza che l’amministrazione avesse svolto una preliminare indagine di mercato non mutava la natura dell’iniziativa: si trattava di adempimento utile all’affidamento, non di una gara pubblica.

Sul primo motivo, il Tribunale rileva che la legge di gara richiamava espressamente il principio di equivalenza, precisando che ogni indicazione e descrizione doveva intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. Le descrizioni tecniche avevano dunque carattere di massima e miravano a consentire la più ampia partecipazione. Il requisito essenziale era la compatibilità del sistema offerto con l’apparecchiatura in dotazione, profilo non contestato. Il chiarimento dell’ente, che richiamava insieme caratteristiche dei sistemi a pompa e a siringa, era bensì equivoco, ma confermava in via indiretta l’ammissibilità di entrambe le tecnologie.

La difesa della ricorrente si fondava su un precedente del Consiglio di Stato, la sentenza n. 6306 del 2023, ritenuto dal collegio non pertinente: quella vicenda riguardava una gara con capitolato che imponeva a pena di esclusione il sistema a pompa peristaltica, senza clausola di equivalenza. Nel caso in esame, invece, la fornitura a siringa non era esclusa, anzi ammessa come equivalente.

Sul secondo motivo, il Tribunale osserva che la mancata quotazione del sistema di connessione alla pompa peristaltica era coerente con la natura del prodotto offerto, che non si basa su tale sistema. Gli adattatori risultavano già inclusi nei kit, come attestato dalla scheda tecnica. Le quotazioni dei singoli prodotti consentivano di pervenire esattamente al prezzo offerto, sicché l’offerta economica era chiara, precisa e certa nel suo ammontare. La clausola che comminava l’esclusione per indeterminatezza non trovava quindi applicazione.

Il collegio richiama infine l’orientamento secondo cui la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto mediante acquisizione di più preventivi non abilita l’operatore non selezionato a contestare le valutazioni dell’amministrazione sulla rispondenza dei prodotti alle proprie esigenze (Cons. Stato, sez. V, n. 503 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 3287 del 2021). Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti perché infondati, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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