Doppia conformità e silenzio diniego non impediscono la sanatoria edilizia espressa (TAR Sardegna n. 357 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La formazione del silenzio diniego per decorso del termine non preclude all’amministrazione di rilasciare successivamente un provvedimento espresso di accoglimento dell’istanza. Nel procedimento di sanatoria la violazione delle garanzie partecipative non determina l’illegittimità del titolo edilizio ove non sia fornita la prova dell’utilità che la partecipazione mancata avrebbe offerto. I profili di pericolo per la sicurezza, estranei al regime edilizio, non incidono sulla legittimità degli atti amministrativi e vanno fatti valere davanti al giudice ordinario con l’azione di denuncia di danno temuto ex art. 1172 cod. civ..

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Comune di San Teodoro, accedono alla propria abitazione attraverso un passaggio che costeggia un muro di contenimento di un terrapieno insistente sul fondo confinante, di proprietà di terzi. Ritenendo il manufatto pericolante, segnalano la situazione al Comune, che adotta un’ordinanza di messa in sicurezza indirizzata anche nei loro confronti; l’atto viene poi annullato in autotutela limitatamente alla loro posizione.

Dall’accesso ai titoli edilizi del fondo confinante emerge che il muro e il terrapieno non risultano autorizzati. I ricorrenti chiedono pertanto la demolizione delle opere abusive. Il Comune, dopo un sopralluogo, ingiunge la demolizione ai proprietari del fondo, i quali ottengono poi un permesso di costruire in sanatoria. Contro tale titolo e contro l’ordinanza di demolizione nella parte in cui ammette la sanatoria i ricorrenti propongono ricorso, integrato da motivi aggiunti dopo l’esecuzione dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse avanzata dal Comune. La documentazione richiamata a prova dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza non è rintracciabile agli atti, e il confronto tra i compendi fotografici anteriori e posteriori mostra la persistenza delle fessurazioni che avevano giustificato l’ordinanza iniziale.

Nel merito, il primo motivo è infondato. I ricorrenti invocano la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale sarda sulla c.d. sanatoria giurisprudenziale. Il Collegio osserva però che il manufatto è conforme alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, integrando così la doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 75 del Regolamento Edilizio Comunale impone muri di adeguato spessore a sostegno dei terrapieni senza fissare altezze predeterminate, e l’art. 47 del medesimo Regolamento non prescrive altezze minime o massime per i muri di contenimento.

Il secondo motivo è palesemente infondato. La ricaduta dell’opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 ha comportato la relativa menzione nell’ordinanza di demolizione, ma non ha impedito al Comune di valutare ex post la compatibilità paesaggistica dell’intervento, privo di consistenza volumetrica.

Il terzo motivo è infondato. Secondo un orientamento consolidato, richiamato nella specie Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2588 del 2020, la formazione del silenzio diniego non preclude all’amministrazione di intervenire successivamente con un provvedimento espresso di accoglimento. Il quarto motivo è parimenti infondato: la violazione delle garanzie partecipative non inficia da sola la legittimità del provvedimento se non è provata l’utilità della partecipazione mancata, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1025 del 2023.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio rileva che il profilo relativo ai segni di logorio e al pericolo di crollo è di natura non edilizia e non incide sulla legittimità degli atti impugnati. I ricorrenti potranno far valere tali aspetti davanti al giudice ordinario con l’azione di denuncia di danno temuto ex art. 1172 cod. civ. Il ricorso è respinto e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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