Esproprio tardivo, nullità traslativa e obbligo di acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Sicilia n. 2241 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è illegittimo e, se non notificato al destinatario, non è idoneo a produrre alcun effetto. L’intervenuto pagamento dell’indennità in esecuzione di un accordo bonario non perfeziona il trasferimento di proprietà, difettando un valido titolo ablativo. Il proprietario che non abbia mai perso la titolarità del bene ha diritto all’annullamento dell’atto e la pubblica amministrazione è tenuta, in via alternativa, alla restituzione del bene ovvero all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La domanda risarcitoria è invece rigettata quando l’inerzia del privato, che abbia accettato integralmente l’indennità, abbia contribuito a determinare il preteso pregiudizio, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di buona fede.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato nel 1992 un magazzino in Ortigia. Nel 1997 il Comune approvava un progetto che includeva l’esproprio del bene; nel 1998 seguiva l’occupazione materiale, con durata fissata in cinque anni. Nel 1999 le parti sottoscrivevano un accordo bonario che determinava l’indennità, poi corrisposta nel 2001. Nel 2017, sedici anni dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune emanava il decreto di esproprio, che la ricorrente assumeva di aver conosciuto solo nel novembre 2024 a seguito di accesso agli atti.
La proprietaria impugnava quindi l’atto, chiedendo la restituzione del bene o, in subordine, la condanna al risarcimento anche nelle forme dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Il Comune eccepiva la carenza di interesse, la natura transattiva dell’accordo, l’avvenuto pagamento dell’indennità e, per la prima volta in udienza, l’usucapione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le questioni processuali. La memoria della ricorrente depositata il 10 maggio 2025 è dichiarata tardiva, poiché la controversia non rientra nel rito abbreviato dell’art. 119 c.p.a.: la domanda di restituzione e risarcimento per illegittima ablazione non integra la ragione di speditezza che giustifica la deroga ai termini ordinari, come affermato dal Consiglio di Stato, II, n. 8119 del 2019. L’eccezione di usucapione è a sua volta tardiva, perché formulata solo in udienza, e comunque infondata: l’esercizio del potere amministrativo, con l’emanazione del decreto avversato, esclude in radice l’applicazione dell’istituto civilistico.
Nel merito il decreto è illegittimo per duplice ragione: è tardivo, essendo intervenuto sedici anni dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e non è mai stato notificato alla destinataria. Il Collegio sottolinea che l’indennità concordata, pur corrisposta, non ha prodotto il perfezionamento del trasferimento di proprietà: difetta in radice un valido titolo ablativo. La ricorrente permane quindi proprietaria e grava sull’Amministrazione l’obbligo di attivare i rimedi di regolarizzazione, segnatamente il provvedimento di acquisizione sanante.
Sul versante risarcitorio il Tribunale richiama i principi della propria sentenza n. 710 del 21 marzo 2012. Quando la trasformazione del suolo sia stata supportata da una dichiarazione di pubblica utilità valida ma scaduta, con accordo bonario e integrale pagamento dell’indennità, l’art. 42-bis non trova diretta applicazione nella sua ipotesi penalizzante. Il privato che ha accettato l’indennità avrebbe dovuto attivarsi per la conclusione del procedimento o per ottenere la restituzione: il suo silenzio spezza il nesso causale ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. e integra una violazione del principio di autoresponsabilità. L’omessa formalizzazione del decreto, inoltre, non costituisce di per sé danno ingiusto, potendo configurarsi come atto favorevole al proprietario.
Il ricorso è pertanto accolto nella parte caducatoria, con annullamento del provvedimento, e la domanda risarcitoria è rigettata. L’Amministrazione è condannata in via alternativa alla restituzione del bene o all’adozione del provvedimento sanante entro sessanta giorni, con notifica al proprietario, trascrizione e comunicazione alla Corte dei Conti. Le spese sono compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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