Reato continuato in sede esecutiva: obbligo di motivare i singoli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 41890 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena-base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., onde consentire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito. Non è sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena-base. La motivazione deve essere tanto più esaustiva quanto più la pena si discosta dal minimo edittale. Quando il giudizio sul reato-satellite è stato celebrato con rito abbreviato, l’aumento è soggetto alla riduzione premiale ex art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare di averne tenuto conto.
Il Fatto
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, accogliendo l’istanza del ricorrente ex artt. 671 cod. proc. pen. e art. 81, capoverso, cod. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze. La prima, della Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile nel 2020, aveva condannato per rapina e porto di oggetti atti ad offendere. La seconda, del Tribunale di Roma, irrevocabile nel 2024, aveva condannato per rapina e lesioni aggravate.
Individuato il reato più grave in quello giudicato dalla seconda sentenza, il giudice determinava l’aumento a titolo di continuazione e rideterminava la pena complessiva. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, lamentando la mancanza di motivazione sull’entità della pena e sull’applicazione della riduzione per il rito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice dell’esecuzione, adito ex art. 671 cod. proc. pen., esercita il potere di quantificazione della pena secondo i medesimi criteri e limiti del giudice della cognizione, nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per l’individuazione del reato più grave e dei limiti quantitativi dell’art. 81 cod. pen.
Richiamando un proprio precedente (Sez. I n. 17209 del 25.5.2020), la Corte ha ribadito che il giudice è tenuto a motivare l’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, poiché le pene inflitte per ciascuno di essi devono essere sempre motivate e singolarmente individuate. Ciò garantisce finalità specifiche: la verifica del limite dell’art. 81, comma terzo, cod. pen., lo scioglimento del cumulo giuridico ai fini della prescrizione o dell’indulto, e la durata delle misure cautelari personali.
La motivazione deve essere tanto più esaustiva quanto più la pena si discosta dal minimo edittale, mentre può rifarsi ai criteri generali di adeguatezza e congruità solo quando sia determinata nel minimo o in misura prossima ad esso. Inoltre, quando il giudizio sul reato-satellite è stato celebrato con rito abbreviato, l’aumento è soggetto alla riduzione dell’art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare di averne tenuto conto, non necessitando la riduzione di motivazione sul quantum, essendo aritmeticamente predeterminata (Sez. I n. 26269 dell’8.4.2021).
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è discostato da tali principi. Pur avendo determinato la pena-base in ossequio all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nel quantificare la pena per i reati-satellite ha omesso di indicare se avesse applicato la riduzione per il rito, ha omesso di distinguere l’aumento per ciascun reato e, avendo determinato la pena in misura superiore alla media, ha omesso di fornire congrua motivazione, facendo riferimento al solo criterio dell’equità.
L’ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Roma perché proceda a nuova valutazione, libera nell’esito ma rispettosa dei principi illustrati.
Nota della Redazione
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