Frode nelle pubbliche forniture non configurabile nella concessione di servizio pubblico (Cass. pen. n. 18863 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, poiché il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Qualora il servizio sia prestato all’utenza e gran parte del costo sia addebitato a essa, l’eventuale inadempimento, ancorché connotato dagli ulteriori requisiti della norma incriminatrice, non rileva quale frode nelle pubbliche forniture. Il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame in tema di gravi indizi di colpevolezza è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’appello della difesa, aveva annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato la misura del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo al direttore generale di una società di navigazione, indagato per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e attentato alla sicurezza dei trasporti. Le indagini concernevano la gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e la Regione, con contestazioni relative all’impiego di unità navali non conformi agli standard di sicurezza e all’indebita percezione di contributi pubblici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero per carenza di interesse, avendo il ricorrente manifestato l’interesse a ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., la Corte ha condiviso l’applicazione della giurisprudenza secondo cui non è configurabile la frode nelle pubbliche forniture in capo al concessionario di un servizio pubblico per attività rivolte al pubblico. Il delitto presuppone il dualismo soggettivo che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture: da un lato il soggetto tenuto all’esecuzione della prestazione, dall’altro lo Stato, l’ente pubblico o l’esercente un servizio pubblico che riceve detta prestazione. Nella concessione di servizi, il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico e gran parte del costo è addebitata all’utenza, sicché l’eventuale inadempimento non può rilevare quale frode nelle pubbliche forniture. Il motivo di ricorso è stato pertanto rigettato in quanto critica a una corretta applicazione della legge penale.
Relativamente alla truffa aggravata, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva spiegato l’insussistenza di un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante delle avarie verificatesi e la mancata dimostrazione, a livello indiziario, della natura e portata delle avarie in assenza di consulenza tecnica. Anche in questo caso, il ricorso censurava il merito della decisione, mentre il sindacato di legittimità è limitato all’adeguatezza della motivazione.
Nota della Redazione
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