L’agrivoltaico su area idonea impone motivazione rafforzata nel diniego (TAR Puglia n. 408 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della procedura abilitativa semplificata per un impianto agrivoltaico avanzato da realizzare su area idonea ex lege è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione procedente non dia conto, nemmeno sinteticamente, delle osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e recepite dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi. In presenza di area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, il legislatore ha già operato a monte il bilanciamento tra sviluppo delle rinnovabili e tutela paesaggistica: il diniego richiede perciò una motivazione rafforzata, puntuale e riferita a concrete evidenze paesaggistiche. Non basta il richiamo generico alle NTA del PRG, al PPTR o alle linee guida. Il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato il 04.08.2023 una PAS per un impianto agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 6.000 kWn e potenza di picco pari a 8.179,5 kWp, da realizzare in area agricola del Comune di San Pancrazio Salentino. All’esito della conferenza di servizi, il Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico ha adottato la determinazione n. 709 del 16.05.2024, recante diniego, richiamando i pareri negativi dell’ARPA, della Soprintendenza e dell’ufficio urbanistica comunale.
La società ha impugnato la determinazione e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo l’omessa considerazione delle osservazioni depositate il 26.03.2024 a seguito del preavviso di diniego, nonché il difetto di motivazione in ordine alla natura agrivoltaica del progetto, alla qualificazione dell’area come idonea, all’esenzione dalla VIA e all’impatto visivo. ARPA Puglia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per natura endoprocedimentale del proprio parere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale e la disattende: il parere ARPA è atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, ma è stato impugnato unitamente all’atto conclusivo, con censure di illegittimità derivata.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990 impone di dare ragione, nella determinazione conclusiva, dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del privato. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9153 del 2024 richiede che dalla motivazione emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso. Nel caso concreto le osservazioni non sono state trasmesse alle altre amministrazioni e la determinazione le richiama solo formalmente, ricopiando acriticamente il parere dell’ufficio urbanistica, antecedente alle osservazioni stesse.
Passando al secondo e terzo motivo, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: impianto agrivoltaico avanzato, soggetto a PAS ex art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 28 del 2011, su area idonea ex art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, ed esente da VIA ex art. 47, comma 11-bis, del d.l. n. 13 del 2023. L’accertamento di compatibilità paesaggistica era però dovuto, perché il cavidotto interferisce con una strada a valenza paesaggistica.
Ciò chiarito, il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante e, in area idonea, il bilanciamento è stato operato dal legislatore, che ha dato preminenza alle rinnovabili salvo evidenti ragioni ostative da motivare in modo rafforzato, secondo il richiamo a TAR Sardegna n. 844 del 2023. La determinazione impugnata è invece generica: valuta l’agrivoltaico con i criteri propri del fotovoltaico, senza considerare le peculiarità tecnologiche finalizzate a ridurre il consumo di suolo, come già rilevato dal Consiglio di Stato n. 8262 del 2023. La documentazione fotografica mostra un’area priva di elementi di pregio.
Le linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010 non sono vincolanti, ma mere raccomandazioni da ponderare con il favor per le rinnovabili, secondo il richiamo al Consiglio di Stato n. 8258 del 2023 e alla n. 5122 del 2017. Quanto all’impatto visivo, la co-visibilità costituisce un impatto neutro, e l’amministrazione non ha prodotto alcuno studio tecnico specifico. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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