Cumulabili le esperienze degli esperti e insindacabile il giudizio tecnico della commissione (TAR Calabria n. 482 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola del capitolato che richiede, per ciascun soggetto esperto, un requisito minimo di esperienza non esclude, ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo, il cumulo delle singole esperienze lavorative del medesimo soggetto. La discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della palese inattendibilità e dell’evidente insostenibilità del giudizio, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità della valutazione. La previsione della lex specialis che non attribuisce preferenza ai titoli di studio conseguiti nello specifico ambito oggetto dell’appalto è ragionevole, ove i titoli richiesti siano comunque congruenti rispetto all’esecuzione del servizio.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha aggiudicato a una società concorrente l’affidamento del servizio di supporto specialistico e formazione on the job in ambito contabile, per la durata di otto mesi, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
In esito alla valutazione delle offerte tecniche, i due operatori avevano conseguito il medesimo punteggio di 63/70; la differenza si era determinata sull’offerta economica. La ricorrente contestava l’attribuzione dei punteggi sui tre elementi qualitativi e la valutazione delle esperienze degli esperti indicati dall’aggiudicataria, non integralmente confermate dai riscontri delle amministrazioni interpellate. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Sul primo elemento qualitativo, relativo alla tipologia e modalità di erogazione del servizio, il Collegio rileva che la commissione ha giustificato la differenza di punteggio in correlazione al maggior numero di accessi e ore garantiti dalla ricorrente. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione della commissione, poiché l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 6058 del 02.09.2019. Non basta evidenziare la mera non condivisibilità, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio.
Quanto al secondo elemento, concernente il numero di anni di esperienza presso aziende sanitarie o ospedaliere, la ricorrente riteneva illegittimo il cumulo delle esperienze dei due esperti. Il Collegio osserva che l’art. 2, lett. b) del capitolato richiede, per ogni singolo esperto, almeno cinque anni di comprovata attività professionale nel settore. Tale disposizione, nella sua ampia formulazione, non esclude il cumulo delle singole esperienze lavorative, limitandosi a indicare un requisito minimo riferito al singolo contabile. L’interpretazione della stazione appaltante è pertanto legittima.
Sul terzo elemento, relativo al titolo di studio o qualifica professionale, la ricorrente lamentava la mancata preferenza per i titoli in ambito contabile. Il criterio prevede un punteggio tabellare articolato per livello di laurea e abilitazione professionale; in stretta applicazione di esso sono stati attribuiti all’aggiudicataria due punti in più. La previsione è ragionevole nel non conferire preferenza ai titoli conseguiti in ambito contabile, assumendo pari rilevanza i titoli informatici, comunque congruenti rispetto all’esecuzione del servizio.
Respinta anche la censura sull’offerta economica, atteso il minor prezzo dell’aggiudicataria, non potendo assumere rilievo il maggior monte ore e il maggior periodo di esperienza, profili già valutati in sede di scrutinio dei requisiti tecnici. Quanto al supposto svolgimento prevalente di attività tecnico-informatiche, la nota dell’amministrazione sanitaria comprova lo svolgimento di attività di supporto specialistico contabile. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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