Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 318 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato per l’esecuzione di un titolo giudiziario civile passato in giudicato e ritualmente notificato in forma esecutiva, l’Amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del dictum giurisdizionale. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario è chiamato a provvedere anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali ed esecutive, al fine di evitare un ulteriore giudizio di ottemperanza in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 22.01.2021. Con quel provvedimento il Ministero era stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, di differenze retributive per la complessiva somma di € 7.826,57, oltre interessi legali e spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c..
La ricorrente chiede, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’Amministrazione si costituisce eccependo genericamente l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento azionato ha autorità di cosa giudicata, come da attestazione resa, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Risulta avvenuta la notifica del titolo in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione il 22.01.2021 ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il punto centrale è l’onere probatorio. La P.A., secondo il richiamo a Cass. SS.UU. n. 13533/2001, non ha dato prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Su questa base sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina inoltre, per il caso di inutile scadenza del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento competente, che su istanza di parte, entro 90 giorni, darà corso agli adempimenti, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Sul regime delle spese, il Collegio adotta una soluzione estensiva. In caso di mancata rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, al loro pagamento provvederà il commissario nominato con la stessa sentenza. Il silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione impone il richiamo al principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio in caso di ulteriore inerzia. Il Collegio richiama, per analogia, la disciplina dell’espropriazione forzata: l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede il soddisfacimento con prededuzione, con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo nel termine di 60 giorni, nomina il commissario ad acta e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori distrattari, liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata