Diniego di sanatoria e visione unitaria del complesso abusivo (TAR Calabria n. 36 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura vincolata, consistendo nella verifica della conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. Ne deriva che non sono dovuti apporti partecipativi del privato e che il diniego non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. È pertanto esclusa la sanatoria parziale, dovendosi riferire la conformità al complesso dei lavori e non alla singola opera isolatamente considerata. Il diniego è sufficientemente motivato anche quando richiama abusi relativi a porzioni non comprese nell’istanza o riconosce l’astratta sanabilità di alcuni soltanto di essi.

Il Fatto

Il Comune di Ricadi emetteva un’ordinanza di demolizione avendo riscontrato la realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere eseguite in assenza di permesso di costruire su un immobile di proprietà anche della ricorrente. La ricorrente presentava domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per alcuni corpi di fabbrica. Non pervenendo alcuna comunicazione nei termini, si formava il silenzio-diniego previsto dall’art. 36, comma 3.

La ricorrente impugnava il silenzio rifiuto, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio il Comune adottava un diniego espresso, non notificato all’interessata, che la ricorrente impugnava con motivi aggiunti. Il Comune e gli intervenienti ad opponendum eccepivano la tardività dei motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il provvedimento espresso di rigetto: opera l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

L’eccezione di tardività dei motivi aggiunti è disattesa. L’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001 impone la notifica all’interessato del provvedimento finale emesso sull’istanza di titolo edilizio, e tra gli atti da notificare rientra il diniego di accertamento di conformità. Mancando la notificazione, pacificamente ammessa da tutte le parti, il termine di impugnazione non può decorrere dalla sola emanazione. Secondo il consolidato orientamento (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8701 del 2019; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 10612 del 2022), l’onere di impugnazione sorge solo con l’effettiva conoscenza dell’atto e della sua portata lesiva, e la prova della tardività grava su chi la eccepisce. Il mero caricamento sul portale telematico non assolve tale onere.

Nel merito, il Collegio respinge i motivi aggiunti. Quanto alle garanzie partecipative, la valutazione ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura vincolata, sicché non sono richiesti apporti del privato e non occorrono né la comunicazione di avvio né il preavviso di rigetto (TAR Lombardia, sez. II, n. 1351 del 2021; TAR Campania, sez. II, n. 4664 del 2023).

Sul difetto di motivazione, la Corte ribadisce che l’abuso edilizio va valutato in modo unitario e non atomistico: il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e delle loro interazioni (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8275 del 2021; TAR Campania, sez. VII, n. 1112 del 2020). È esclusa la sanatoria parziale, potendo essere sanato solo il complesso dei lavori (TAR Sicilia, sez. II, n. 1987 del 2023). L’indicazione di abusi esterni all’istanza, o la riconosciuta astratta sanabilità di alcuni soltanto, integra motivazione sufficiente, senza obbligo di analitico esame di ogni singolo abuso.

La censura di violazione del principio di proporzionalità è infine respinta per genericità. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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