Stralcio dal POC legittimo senza accordo tra proprietari (TAR Emilia-Romagna n. 286 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune conserva un’ampia discrezionalità e la posizione del privato recede rispetto alle scelte di merito dell’Amministrazione, sindacabili solo per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti. Un affidamento qualificato del proprietario alla specifica destinazione del suolo può configurarsi in presenza di convenzioni di lottizzazione o di accordi di urbanistica contrattata. Quando però lo stesso accordo subordina l’attuazione del comparto al consenso di tutti i proprietari interessati, il mancato accordo esclude la lesione dell’affidamento e legittima lo stralcio del comparto in sede di approvazione del POC. La scelta di attuare il comparto mediante espropriazione resta attribuzione discrezionale dell’autorità amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area ricompresa nel Comparto edificabile CoS10 nel Comune di Ravenna, ha impugnato la deliberazione consiliare del 19 luglio 2018 di approvazione del 2° Piano Operativo Comunale, nella parte in cui ha stralciato il comparto dopo aver respinto le osservazioni presentate. Lo stralcio era motivato dal mancato accordo tra tutti i proprietari delle aree interessate, alcuni dei quali non avevano aderito all’intesa.

Il ricorrente lamentava di aver sostenuto ingenti spese e di aver proposto soluzioni alternative, consistenti nella sostituzione delle aree dei controinteressati con proprie aree. Deduceva la violazione del legittimo affidamento all’attuazione del comparto, definito strategico dalla stessa Amministrazione, e l’illegittimità dello stralcio per contraddittorietà e sviamento, trattandosi di questioni da rinviare alla fase attuativa. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni. Si costituiva il Comune resistente, evidenziando l’impossibilità di attuare il comparto senza il consenso di tutti i proprietari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando che lo stralcio operato in sede di approvazione del 2° POC era motivato dalla necessità di modificare il PSC, il piano deputato a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio. L’accordo di primo livello e i suoi allegati, compresa la scheda del comparto, fanno parte del PSC: ogni loro modifica avrebbe richiesto preliminarmente l’approvazione di una variante allo stesso PSC.

Il rapporto tra i livelli di pianificazione, ha osservato il TAR, vede la prevalenza del PSC, non modificabile dal RUE né dal POC. Le procedure di revisione del POC ad opera dei piani subordinati servono a consentire l’aggiornamento delle scelte urbanistiche non più attuali, secondo un indirizzo già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Emilia-Romagna, sez. I, 12 gennaio 2017, n. 5).

Quanto all’affidamento, il Collegio ha escluso che l’accordo del 14 marzo 2008 lo avesse consolidato. La clausola richiamata prevedeva infatti che, in caso di mancata partecipazione alle fasi successive di concertazione e di mancata firma dell’accordo di secondo livello, l’Amministrazione fosse libera di ripianificare, senza vincoli di destinazione, l’ambito territoriale, anche in ipotesi di adesione parziale delle proprietà, per perseguire l’interesse pubblico e gli obiettivi del PSC. Era dunque noto sin dall’origine che l’Amministrazione avrebbe potuto determinarsi diversamente.

Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento secondo cui la posizione dei privati è recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo, come nel caso di convenzioni di lottizzazione o accordi di urbanistica contrattata (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1907). Nel caso concreto, tuttavia, era lo stesso accordo a imporre il consenso della parte privata contraente, sì che nessun contrario affidamento poteva essere invocato.

Il Collegio ha inoltre escluso che il ricorrente potesse sindacare la scelta del Comune di procedere all’attuazione del comparto mediante eventuale espropriazione delle aree dei controinteressati, trattandosi di scelta ampiamente discrezionale rientrante nelle ordinarie attribuzioni dell’autorità amministrativa. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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