Nesso causale e pensione privilegiata per esposizione a uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 27 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di pensione privilegiata per infermità asseritamente contratta a causa del servizio prestato in missioni militari all’estero in aree contaminate da uranio impoverito non è accoglibile quando due distinte consulenze medico-legali, disposte in contraddittorio, escludano con rigore scientifico qualsiasi nesso causale o concausale tra l’attività di servizio e la patologia tumorale insorta. Il giudice contabile non può sostituire al giudizio tecnico una presunzione di causalità fondata su dati epidemiologici generali o su precedenti giurisprudenziali che hanno deciso casi analoghi: il nesso va accertato caso per caso, mediante i criteri della causalità materiale (anamnestico-lavorativo, cronologico, clinico, topografico, quantitativo, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause), la cui mancata rispondenza impone il rigetto della domanda. Resta fermo che l’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 non assoggetta al termine semestrale la domanda amministrativa di trattamento pensionistico di privilegio.
Il Fatto
Un Maresciallo Capo dell’Esercito Italiano, già impiegato in missioni internazionali di pace nei territori balcanici e in esercitazioni presso poligoni di tiro nazionali, ha proposto ricorso contro l’INPS e il Ministero della Difesa per ottenere la pensione privilegiata di prima categoria per l’infermità consistente negli esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare della tiroide, diagnosticata nel 2016 e per la quale era stato posto in congedo nel 2017.
Il ricorrente ha dedotto che l’esposizione, senza mezzi di protezione, a munizionamento all’uranio impoverito, a polveri di metalli pesanti, a inquinamento ambientale e a multiple somministrazioni vaccinali avesse costituito causa o concausa della neoplasia. Il Ministero della Difesa, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva negato la dipendenza dell’infermità da causa di servizio; l’INPS aveva di conseguenza respinto la domanda pensionistica. Di qui il giudizio davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha disatteso l’eccezione di intempestività sollevata dall’INPS, che aveva invocato il termine semestrale dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001. La norma fa espressamente salva la domanda di trattamento pensionistico privilegiato, sicché la relativa istanza amministrativa è tempestiva e il ricorso è procedibile.
Nel merito, la decisione si fonda sulla duplice consulenza medico-legale acquisita in contraddittorio: la prima affidata all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, la seconda a una struttura ospedaliera di medicina legale. Entrambe hanno concluso in senso negativo, escludendo che l’attività di servizio, in Italia e all’estero, abbia costituito antecedente causale o concausale della neoplasia tiroidea.
La Corte ha valorizzato il percorso argomentativo del perito, che ha applicato i sette criteri della causalità materiale e li ha esclusi tutti in modo motivato. In particolare, il perito ha rilevato l’assenza, nel prospetto delle assenze per malattia, di sintomi generali da esposizione a radiazioni ionizzanti, nonché la mancanza di un’esposizione localizzata al collo tale da giustificare un nesso con le missioni; ha inoltre precisato che l’Italia non ha impiegato armamento all’uranio impoverito e che il ricorrente faceva riferimento a materiale radioattivo usato da forze militari diverse da quelle italiane.
Quanto alle critiche difensive sulla genericità della perizia, il giudice ha osservato che le premesse medico-legali sono per loro natura generali e non inficiano la credibilità della consulenza, purché il discorso scientifico sia logicamente consequenziale: veritas non auctoritas facit legem. Anche il tema delle vaccinazioni è stato affrontato e risolto in senso negativo, non essendo individuato alcun collegamento scientificamente probante tra le pratiche vaccinali e la neoplasia tiroidea.
Non sussistendo alcun collegamento causale o concausale tra la patologia e il servizio, la Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le amministrazioni resistenti, e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati relativi alla salute.
Nota della Redazione
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