Allontanamento dal corso di aggiornamento e autorizzazione del superiore (TAR Marche n. 353 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente della Polizia di Stato comandato a frequentare un corso di formazione o aggiornamento presso un ente addestrativo non può allontanarsi dalla sede di svolgimento del corso senza preventiva autorizzazione formale del dirigente dell’ente. L’autorizzazione verbale di colleghi addetti all’ufficio non è idonea a escludere la responsabilità disciplinare per l’illecito di allontanamento arbitrario dal servizio. Il richiamo immediato del superiore che fa constatare la mancanza non è presupposto di validità del procedimento e risponde alla sola finalità di consentire al dipendente l’autocorrezione. Nell’esercizio del potere sanzionatorio, la graduazione della sanzione tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta incongruenza. Il richiamo ai doveri generali del dipendente a fini rafforzativi non integra illegittima modifica degli addebiti.

Il Fatto

La ricorrente, all’epoca dei fatti vice sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso una sottosezione della Polizia Ferroviaria, frequentava un corso di aggiornamento presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Il 12 gennaio 2007, dopo aver ottenuto un giorno di riposo medico, si allontanava dalla sede del corso e faceva rientro nella propria città senza attendere l’autorizzazione scritta del direttore.

Il direttore del Centro le irrogava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 3/30 di una mensilità stipendiale, ai sensi del D.P.R. n. 737/1981. Il Capo della Polizia respingeva il ricorso gerarchico. La dipendente impugnava così la sanzione e il decreto di rigetto davanti al TAR Marche, deducendo vizi procedimentali, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti dell’illecito, violazione dei criteri di graduazione e modifica degli addebiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul secondo, di carattere sostanziale, osserva che il personale della Polizia di Stato non può allontanarsi dalla sede o dal posto in cui svolge una specifica attività di servizio senza preventiva autorizzazione del superiore gerarchico. La regola vale a maggior ragione per il dipendente distaccato presso un ente addestrativo, dove il dirigente non conosce personalmente tutti i frequentatori. La formalizzazione dell’autorizzazione serve a evitare defezioni per motivi futili e a consentire al dirigente di rispondere di eventuali eventi funesti.

Quanto all’autorizzazione verbale dei colleghi dell’Ufficio Corsi, la Corte ritiene la ricostruzione della ricorrente non verosimile e, in ogni caso, inidonea a escludere l’illecito: solo il direttore del Centro poteva autorizzare l’allontanamento. Dalle dichiarazioni in atti emerge che i colleghi avevano ribadito la necessità di attendere la firma del direttore. Il rientro avvenne solo il lunedì successivo, in costanza di missione continuativa, con conseguente integrale computo del periodo di assenza ai fini dell’art. 4, n. 5), D.P.R. n. 737/1981.

Sul primo motivo, la Corte esclude che la mancata contestazione immediata da parte del superiore che aveva contattato telefonicamente la dipendente determini l’illegittimità del procedimento. Le disposizioni invocate, di origine militare, hanno la ratio di consentire al dipendente di autocorreggersi nell’immediatezza, senza incidere sull’apertura del procedimento disciplinare. Esse si applicano solo in presenza di fatti da cui emerga ictu oculi una violazione disciplinare, e non quando l’accertamento richiede approfondimenti istruttori, come nel caso dell’asserita autorizzazione verbale.

Sul terzo motivo, la graduazione della sanzione tra minimo e massimo edittali rientra nelle valutazioni di merito dell’autorità titolare del potere sanzionatorio, secondo i criteri dell’art. 1, comma 2, D.P.R. n. 737/1981. La sanzione non è stata irrogata nel massimo e la lunga esperienza della dipendente avrebbe dovuto indurla al rispetto delle procedure. Quanto all’ultimo motivo, il richiamo all’art. 14, D.P.R. n. 782/1985 nel decreto del Capo della Polizia opera solo a fini rafforzativi del rigetto e non integra modifica degli addebiti, poiché i doveri generali si applicano in modo trasversale rispetto alle fattispecie del D.P.R. n. 737/1981.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della durata del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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