Gara demaniale balneare: l’espunzione dell’indennizzo dal bando non lede il concessionario uscente (TAR Liguria n. 260 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di gara che non prevede l’indennizzo in favore del concessionario uscente, a favore del quale è stata ritenuta erronea la perizia di stima, non è immediatamente lesiva né costituisce una causa escludente: essa non inibisce la partecipazione alla selezione e non determina un vantaggio per gli altri offerenti, i quali restano comunque tenuti al pagamento dell’indennizzo ex lege quando ne sia dimostrata la spettanza nell’an e nel quantum. La mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis non ne determina l’illegittimità, ferma restando la possibilità di riconoscerlo in una fase successiva alla gara. In mancanza dei decreti attuativi, il parametro di riferimento per la valutazione degli investimenti del concessionario uscente è il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, che ammette la valorizzazione dei soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili.
Il Fatto
Il Comune di Laigueglia, in esecuzione di una sentenza del TAR, ha indetto la gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. Con due note non impugnate, l’Amministrazione aveva precisato i criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente ai sensi dell’art. 4 della legge n. 118/2022. Successivamente, ritenuta erronea la perizia predisposta dall’esperto designato per la quantificazione dell’indennizzo — in quanto computava beni in parte già ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e stretta attinenza al servizio — il Comune ha disposto di non recepire tale perizia e ha indetto la gara senza prevedere l’indennizzo a favore della società ricorrente, concessionaria del lotto “Bagni Le Palme”.
La società ha impugnato le determine e la lex specialis, chiedendone la sospensione cautelare, lamentando l’espunzione dell’indennizzo dal bando e l’illegittimità di alcune clausole del disciplinare di gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di interesse attuale all’impugnazione, rilevando che la mancata previsione dell’indennizzo non inibisce la partecipazione alla gara né preclude la presentazione di un’offerta competitiva. Il Collegio ha inoltre evidenziato che il Comune non ha escluso in linea di principio la spettanza dell’indennizzo, ma ha solo preso atto che la perizia presentata non consentiva di riconoscerlo direttamente in sede di gara, salva la dimostrazione in una fase successiva. La mancata indicazione nel bando, secondo la giurisprudenza richiamata, non determina l’illegittimità della lex specialis (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 2907/2025 e successive conformi).
Quanto alla contestata erroneità della perizia, il Tribunale ha ritenuto la censura irricevibile per mancata impugnazione delle note comunali contenenti i criteri, e comunque infondata: in assenza dei decreti attuativi, è corretto assumere quale parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025 che ammette la valutazione dei soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente ha natura meramente preparatoria e priva di effetti precettivi.
Le censure relative alle singole clausole della lex specialis — punteggi premiali per demolizione di opere di difficile rimozione, per progetti in prevalenza con opere di facile rimozione, per la rinuncia a porzioni di area da destinare a spiaggia libera e per contributi volontari a servizi comunali — sono state ritenute inammissibili per difetto di portata escludente e comunque infondate. La Corte ha precisato che tali previsioni risultano conformi all’art. 4 della legge n. 118/2022, che consente al Comune di incentivare i progetti che meglio rispondano alla riqualificazione della costa, e non contrastano con l’art. 49 cod. nav., richiedendosi per la demolizione il nulla osta dell’Agenzia del Demanio.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza del requisito: non è stato dimostrato un danno irreparabile, trattandosi di danno eventuale, patrimoniale e ristorabile per equivalente, né una distorsione della procedura, anche in considerazione delle plurime pronunce che hanno ritenuto legittime le gare in assenza di previsione di indennizzi. Nella comparazione degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico a non gravare la procedura con indennizzi scorrettamente determinati, suscettibili di alterare la competizione e incidere sulla sostenibilità dell’offerta del nuovo gestore. L’istanza cautelare è stata respinta, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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