Alunno BES senza DSA, il PDP è nella discrezionalità del consiglio di classe (TAR Liguria n. 9 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per gli alunni con bisogni educativi speciali diversi dai disturbi specifici dell’apprendimento, l’adozione del piano didattico personalizzato è rimessa alla valutazione discrezionale del consiglio di classe, che la opera sulla base della documentazione clinica e di considerazioni didattiche e psicopedagogiche. L’obbligo del PDP sussiste, invece, per gli studenti con diagnosi di DSA, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 5669 del 2011. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione o attuazione degli strumenti di ausilio non giustificano di per sé il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento insufficiente. L’incompleta attivazione dei corsi di recupero non inficia la legittimità del giudizio scolastico negativo, fondato sull’accertamento del livello di preparazione.

Il Fatto

I genitori di uno studente iscritto alla classe prima di un liceo scientifico sportivo paritario impugnano il provvedimento del consiglio di classe di non ammissione alla classe seconda e le valutazioni insufficienti della pagella, chiedendo in via subordinata l’ammissione agli esami di riparazione e la condanna dell’istituto al risarcimento del danno. Deducono la violazione della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 5669 del 2011: la scuola avrebbe redatto il PDP solo a fine marzo 2023, privando l’alunno degli strumenti compensativi e dispensativi indicati dalla Asl. Contestano inoltre il difetto di informazione sul rendimento negativo e la mancata organizzazione dei corsi di recupero.

In pendenza del giudizio il Tribunale adotta il decreto cautelare n. 136/2023, che impone la partecipazione ai corsi di recupero, e l’ordinanza n. 180/2023, che dispone l’ammissione con riserva agli esami di riparazione. Esperite le prove, i genitori propongono ricorso per motivi aggiunti avverso gli esiti negativi, lamentando la mancata applicazione delle misure della relazione sanitaria e l’assenza di corsi di recupero nelle materie d’esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed estromette l’Amministrazione dal giudizio. Gli atti impugnati provengono da un istituto paritario e il Ministero non ha partecipato alla loro adozione.

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.: dopo l’ordinanza cautelare la scuola ha consentito allo studente di sostenere le prove di riparazione nelle cinque materie con giudizio insufficiente.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce la disciplina dei bisogni educativi speciali, richiamando l’art. 1, comma 7, lett. l) della legge n. 107/2015. Distingue la disabilità, che dà luogo al PEI, i disturbi evolutivi specifici, tra cui i quattro DSA e il deficit da attenzione e iperattività, le condizioni socio-economiche e linguistiche sfavorevoli e i disturbi non specifici. Per gli alunni DSA il PDP è obbligatorio; per gli altri alunni BES la sua attivazione è rimessa alla valutazione discrezionale del consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica e di considerazioni didattiche e psicopedagogiche, come chiarito dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013.

La scuola ha legittimamente configurato il PDP sulla scorta della relazione specialistica del 1° marzo 2023, che ha diagnosticato un disturbo da deficit attentivo di tipo iperattivo-impulsivo, senza riprodurre le misure indicate dalla Asl nel 2021, risalenti e bisognevoli di aggiornamento. Quanto alle prove di recupero, l’istituto ha adottato le misure del PDP e ulteriori strumenti compensativi, distribuendo gli esami in cinque giornate, ammettendo la presenza di un genitore e di un insegnante privato, consentendo l’uso della lavagna e riconoscendo una maggiorazione del tempo. L’applicazione degli strumenti è rimessa all’apprezzamento tecnico-discrezionale della scuola, non censurabile nel caso concreto.

La censura sulla mancata attivazione di attività individuali previste dal PTOF è infondata: il piano prevede percorsi personalizzati e tutorato, non corsi individuali per singolo alunno BES. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’omessa attivazione dei corsi di recupero non inficia il giudizio scolastico negativo, basato sull’accertamento dell’insufficiente preparazione. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi rigettato, con assorbimento della domanda risarcitoria, e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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