Penalità di mora nel giudizio di ottemperanza anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 544 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura è riconosciuta nella entità degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’ulteriore importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il termine per l’esecuzione del giudicato è fissato in 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, depositato il 05.08.2021, con il quale è stato riconosciuto, in favore di ciascuno, il pagamento di € 5.200,00 oltre interessi dalla notifica al saldo, nonché il rimborso delle spese processuali. Il titolo è stato emesso all’esito di un giudizio ex legge n. 89/2001.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si è costituito. I ricorrenti hanno chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. I ricorrenti hanno inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Sulla ulteriore domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo prende le mosse da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e si fonda sulla novella apportata dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, per il carattere sanzionatorio dell’istituto.

La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino alla data di insediamento del Commissario ad acta. Il termine per l’esecuzione è di 60 giorni. In caso di inutile scadenza, è nominato Commissario un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.

Sulle spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione, il Collegio liquida in dispositivo sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Si prevede che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al pagamento provveda il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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