Condono in zona vincolata: sanabili solo interventi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 341 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici anche relativi, ove istituiti prima dell’esecuzione. A seguito della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale siciliana, il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 investe l’intera normativa statale, compresi i limiti ostativi. Nelle aree vincolate sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il carattere vincolato del diniego paesaggistico rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto. La Soprintendenza, tuttavia, non può disporre la riduzione in pristino: il procedimento di condono si conclude con il provvedimento del Comune, cui spetta l’adozione degli atti repressivi.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato per civile abitazione in Lipari, ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con cui è stato espresso parere sfavorevole ai fini paesaggistici sull’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, ed è stata contestualmente ordinata la riduzione in pristino.

L’abuso consisteva nella sopraelevazione eseguita nel 1989, con realizzazione di una lavanderia a due vani e di un terrazzo coperto, per complessivi metri quadri 24,92. Il diniego è stato adottato in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. Il ricorrente ha dedotto l’omissione della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto, l’insanabilità dei soli abusi maggiori, il difetto di motivazione e l’incompetenza della Soprintendenza a disporre il ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento e la circolare assessoriale n. 02/2022, che ha recepito la Corte costituzionale n. 252/2022. La pronuncia del giudice delle leggi ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, comma 2, e 2 della stessa legge, per lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Il Tribunale argomenta che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità: il rinvio non riguarda solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato, tra cui la lettera d) del comma 27. Ne deriva che, in Sicilia, il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi, superandosi il diverso avviso espresso dal C.G.A.R.S. con il parere n. 291/2010.

Il Collegio richiama i precedenti del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S., sottolineando che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Nelle aree vincolate risultano perciò sanabili solo gli interventi di minore importanza, mentre è preclusa la sanatoria di qualsiasi opera che incrementi volumi o superfici, anche tecniche o interrate, secondo la nozione ampia e finalistica accolta in materia paesaggistica.

La Sezione ritiene irrilevante che l’ordinanza cautelare n. 357/2023 avesse prospettato un approfondimento sulle ricadute della declaratoria di incostituzionalità: tale dictum, reso a cognizione sommaria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo. Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi o superfici, donde l’infondatezza delle censure sul merito del diniego. Quanto alla motivazione, l’atto è adeguatamente sostenuto dal richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale, mentre il carattere vincolato del provvedimento rende superflui avvio del procedimento e preavviso.

Accolta è invece la censura sull’ordine di ripristino. La giurisprudenza amministrativa conferma che il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spettano gli eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori; le autorità preposte al vincolo intervengono solo per esprimere il loro avviso, pur vincolante. Il provvedimento è pertanto annullato nella sola parte in cui dispone la rimessione in pristino, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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